Common use of Obblighi di tracciabilità Clause in Contracts

Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall’accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.

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Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della L’Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., nella documentazione da presentare per la stipula del contrattoe a fornire all’ASP ogni informazione utile a tal fine e, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postaliin particolare: ✓ a utilizzare un conto corrente dedicato, accesi acceso presso banche o presso Poste italiane Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all’Azienda tempestivamente e, comunque, entro sette (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 37) giorni dalla loro accensione o, comma 3nel caso di conti correnti già esistenti, della L. 136/2010). Devono essere comunicati alla Provincia dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicatosu di essi, entro 7 gg. dall’accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E’ fatto obbligo di provvedere altresì impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in ; ✓ a registrare tutti i contratti sottoscritti movimenti finanziari relativi all’appalto su detto conto; ✓ ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con i subappaltatori ed i subcontraenti gli altri strumenti idonei a qualsiasi titolo consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell’art. 3 della L. 136/2010 e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxxs.m.i.

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Obblighi di tracciabilità. La Ditta s’impegna a pena di nullità dal presente contratto in applicazione della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. ad utilizzare il conto corrente bancario dedicato anche non in via esclusiva , al presente appalto individuato come segue: BANCA Adria Credito Cooperativo - IT16R08998263432004001001721 e che le persone delegate ad operare su di esso è: XXXx XXXXXXX CF DNOMHL71T50C967Z. In tale conto dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al presente contratto secondo quanto stabilito dalla legge sopra richiamata. Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula finanziari i bonifici dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo di gara è 8388987B10. Ai sensi del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'artcombinato disposto degli art. 3, comma 38, della L. 136/2010)legge 136/2010 e dell’art. Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e 1456 del C.C. il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall’accensione o, contratto si risolve con provvedimento motivato previa comunicazione del procedimento nel caso in cui le transazioni sono eseguite senza avvalersi di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contrattobanche o della Società Poste Italiane. E’ fatto obbligo L’affidatario si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha Torino della notizia dell’inadempimento della propria e eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale contestualmente si impegna a trasmettere copia del Governo di Reggio Xxxxxxcontratto. Si impegna inoltre a comunicare ogni successiva variazione dovesse intervenire ai dati sopra indicati.

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Samples: Contratto La Fornitura Del Servizio Di Pulizia Delle Sedi Delle Commissioni Tributarie Provinciali E Regionali Del Piemonte E Della Valle D’aosta

Obblighi di tracciabilità. Ai sensi L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della L. 136/2010Legge 136/10, ai fini della assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso . Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o presso della Società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusivaItaliane spa. L’operatore economico si impegna, a tutta pena di nullità, a inserire negli eventuali contratti di subappalto, qualora autorizzati, una clausola con la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Devono essere comunicati alla Provincia le generalità e quale il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto dedicato, entro 7 gg. dall’accensione o, nel caso di conto già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere riportata trasmessa alla stazione appaltante. Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimentovia esclusiva), ai sensi dell’art. L’appaltatore, il subappaltatore 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio XxxxxxPostale Sede Codice IBAN 12 Vedi nota n. 12. 13 Vedi nota n. 12.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Affidamento Di Lavori

Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L. 136/2010L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto di appalto devono dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e devono dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Devono Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto c/c dedicato, entro 7 gg. dall’accensione dalla loro accensione o, nel caso di conto c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al alla presente contrattocommessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di cui alla legge sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a qualsiasi titolo e consentire la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimentopiena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne da darà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxxcommittenza.

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Samples: www.comune.casina.re.it

Obblighi di tracciabilità. Ai sensi della L. 136/2010L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si deve indicare dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto di appalto devono dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e devono dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Devono Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati alla Provincia le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto c/c dedicato, entro 7 gg. dall’accensione dalla loro accensione o, nel caso di conto c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al alla presente contrattocommessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. L’assunzione degli A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010legge sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ne da immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio territoriale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Governo di Reggio Xxxxxxcontratto.

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Samples: Progetto Per L’affidamento in Concessione Della Gestione/Uso Di Impianti Sportivi Nel Comune Di Villa Minozzo