OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. La denuncia di Xxxxxxxx deve essere inviata entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto la possibilità, attraverso una delle seguenti modalità: L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In deroga a quanto disposto dall’art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l’Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. 1.1 Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri della richiesta risarcitoria del terzo. Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto: ✓ i sinistri mortali; ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta; ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente ed in ogni caso entro 60 giorni lavorativi. Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Per “venuto a conoscenza del sinistro” si intende il momento in cui la richiesta di risarcimento è pervenuta all’Ufficio Protocollo della Contraente. Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società solo i sinistri: In tutti gli altri casi di incidenti la cui comunicazione pervenga alla Contraente la stessa è esonerata dal presentare denuncia alla Società restando la Contraente stessa impegnata a mettere a disposizione della Società, la documentazione relativa al danno in caso venga avanzata una richiesta di risarcimento.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. Nel caso di un sinistro incombente, ovvero occorso, è necessario, in funzione delle possibilità
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società che gestisce i sinistri entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza a parziale deroga dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO. Articolo 6 Valore assicurato