Cose assicurate Clausole campione

Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi – rientranti nella partita “Contenuto – Valori – Documenti”, relativi all’abitazione civile indicata in polizza, con i seguenti limiti d’indennizzo: Si intendono, inoltre, assicurati: - mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, cicli e ciclomotori, posti nelle dipendenze anche staccate situate negli spazi adiacenti e/o pertinenti all’Immobile assicurato, fino ad un massimo di euro 1.500,00 per singolo oggetto e comunque complessivamente non oltre il 10% della somma assicurata; - il contenuto quando si trovi in temporaneo deposito presso locali di terzi per lavorazione o riparazione, fino ad un massimo di euro 1.000,00. - se l’immobile indicato in polizza costituisce l’abitazione principale del Contraente, anche i beni costituenti il “Contenuto – Valori – Documenti”, complessivamente fino al 10% della somma assicurata presente in polizza, anche se portati e posti in un’abitazione diversa da quella indicata in polizza, in qualsiasi parte dell’Europa, dove temporaneamente stia soggiornando il Contraente o uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con con termini generici, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 150 metri: • "Fabbricati"; • "Macchinari" ; • "Merci". - quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione la somma assicurata relativa alla garanzia addizionale di cui all'art. 3.4 - Rischio locativo. - i beni in leasing, se in polizza alla voce codici di clausole speciali viene indicato il codice A077. - le cose relative alla partita “Apparecchiature elettroniche”, se indicata in polizza la relativa somma assicurata.
Cose assicurate. Articolo 3
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all’aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell’attività specificata in polizza, che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 300 metri: Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita “Attrezzatura-Arredamento” e/o la partita “Merci”, anche in eccedenza alle somme assicurate e fino al 10% della somma complessivamente assicurata: - Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00; - Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti. Valore di ricostruzione e rimpiazzo L’assicurazione è prestata: - per i “Fabbricati”, in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area; - per il “Attrezzature-Arredamento”, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; - per le “Merci” vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese; - per gli “Archivi”, i “Supporti informatici”, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:
Cose assicurate. Si intendono in garanzia, se indicati in Polizza i relativi Capitali assicurati, i beni che rientrano nelle seguenti partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto): • Fabbricato E’ assicurabile, anche se di proprietà di terzi, la partita Fabbricato come definita nel Glossario. • Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Se nella polizza le cose assicurate sono indicate con specifiche definizioni, trovano applicazione le seguenti attribuzioni:
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in Polizza le relative Somme assicurate, i beni che rientrano nella partita Contenuto E’ assicurabile, la partita Contenuto, come definita nel Glossario. E’ assicurato il Contenuto dell’Abitazione assicurata e dell’eventuale studio privato coesistente, sito nell’ubicazione indicata in Polizza, inteso come insieme dei beni ad uso domestico e personale.
Cose assicurate. Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite: Se viene indicato in polizza il codice G125 alla voce codici di clausole speciali, premesso che sia il fabbricato assicurato e sia il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte sono adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici o studi professionali, si intendono assicurati nella partita “Fabbricato” anche i locali di proprietà del Contraente non destinati a civile abitazione.