Interruzione di attività Clausole campione

Interruzione di attività la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.
Interruzione di attività. L’Assicuratore indennizzerà a, o pagherà in nome e per conto dell’Assicurato:
Interruzione di attività. La responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall’Assicurato e causato l’irregolare o mancata erogazione.
Interruzione di attività. La conseguenza di un evento che provochi ad un’attività artigianale, commerciale, industriale o di servizi danni tali da impedirne la ripresa nello stesso luogo Manutenzione Ordinaria Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Le opere di Manutenzione Ordinaria non richiedono un titolo abilitativo per eseguire i lavori. • riscaldamento, • elettrico, • gas cottura, • idrico sanitario, • canna fumaria, • condizionamento e ricambio dell'aria. • ricostruzione, rinnovamento e sostituzione di pavimenti interni ed esterni; • rifacimento, riparazione e tinteggiatura pareti interne ed esterne; • sostituzione, rinnovamento e riparazione infissi interni ed esterni e inferriate o altri sistemi anti intrusione; • riparazione sostituzione e rinnovamento di grondaie, tubi e pluviali; • riparazione, integrazione ed efficientamento di impianti elettrici, gas, igienico e idro sanitario. Massimale Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia
Interruzione di attività. La garanzia opera per i Xxxxx e le Perdite patrimoniali da mancato o ritardato inizio, interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un Sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10 % per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00.
Interruzione di attività. La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i Danni Patrimoniali consistenti nelle perdite dovute alla riduzione del fatturato subita e all’aumento dei costi d’esercizio sostenuti in seguito alla forzata interruzione, in tutto o in parte, dell'attività di impresa conseguente a blocco, totale o parziale, effettivo e misurabile, del Sistema informatico dell’Assicurato, derivante da un qualunque evento di cui di cui all’art. 12 “Copertura dei danni derivanti da Cyber crime” e all’art. 13 “Cyber terrorismo, cyber warfare”. La presente garanzia è operante a condizione che le misure e le procedure messe in atto per ridurre il danno siano tempestive e conformi a quanto dichiarato nel questionario allegato alla presente Polizza.
Interruzione di attività. 21.31. per le Richieste di Xxxxxxxxxxxx derivanti da, connesse o conseguenti alle interruzioni, sospensioni totali o parziali, mancato o ritardato avvio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
Interruzione di attività la responsabilità derivante da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile e/o in conseguenza di irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi. Per i casi dovuti ad irregolare o mancata erogazione, di cui sopra, la garanzia è operante anche se tale irregolare o mancata erogazione sia conseguente ad un danno o guasto ai beni utilizzati dall'Assicurato, che abbia determinato la stessa irregolare o mancata erogazione.
Interruzione di attività. La Società non indennizza: ⚫ la perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; ⚫ la perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale; ⚫ la perdita derivante da qualunque limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella ripresa dell'attività derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; ⚫ eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.
Interruzione di attività. (operante solo qualora sia stato indicato il relativo limite di indennizzo nella Scheda di Polizza) La Società non indennizza: La copertura prevista dalla presente garanzia comincerà ad operare solo dopo il decorso del Periodo di Attesa indicato in Scheda di Polizza e la Società sarà tenuta a coprire solo l'ammontare della Perdita di Margine di contribuzione subita nel corso del Periodo di Ripristino, dedotta la Franchigia minima applicabile. La presente garanzia viene prestata con le delimitazioni indicate nella Scheda di Polizza.