Obbligo di salvataggio. L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei Danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Obbligo di salvataggio. Articolo 6
Obbligo di salvataggio. Articolo 7
Obbligo di salvataggio. Ai sensi dell’art. 1914 c.c., l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
Obbligo di salvataggio. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicu- rato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adope- rati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiu- dica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concor- rere in proporzione del valore assicurato.
Obbligo di salvataggio. L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del Sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si é raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per evitare o diminuire i danni del Sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato. L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i Terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Obbligo di salvataggio. Articolo 39
Obbligo di salvataggio. Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c. Secondo le disposizioni dell’articolo 1913 c.c. il Contraente deve dare avviso del sinistro all’Assicuratore entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza. e l’ammontare del danno, nonché l’entità della sua prestazione indennitaria. la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente. fondiario che attesti la situazione al momento del sinistro. Le relative spese sono a carico del Contraente. ragione del pregiudizio sofferto.
Obbligo di salvataggio. Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c. la relativa documentazione. Le relative spese sono a carico del Contraente.
Obbligo di salvataggio. Il Contraente deve far quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. All’uopo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1914 c.c. giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o il Contraente ne ha avuto conoscenza. materia di sicurezza. informazioni che gli sono necessarie e affidargli la conduzione del processo. L’Assicuratore non rimborsa le spese sostenute dal Contraente per i legali o periti che non siano da essa designati. ragione del pregiudizio sofferto.