Obblighi assicurativi e responsabilità Clausole campione

Obblighi assicurativi e responsabilità. L’Aggiudicataria si impegna a stipulare apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, al rischio di infortunio subito dagli operatori medesimi, e a beneficio degli utenti contro il rischio d’infortunio e di responsabilità civile verso terzi. • E’ a carico dell’aggiudicataria la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti a terzi, ed in primo luogo agli utenti del servizio, nonché a cose, dell’Ente e di terzi, durante il periodo dell’appalto, tenendo sollevato al riguardo l’Ente da ogni responsabilità. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicataria dovrà documentare all’ Ente di aver contratto apposita polizza di assicurazione con adeguati massimali non inferiori a euro 3.000.000,00. L’aggiudicataria si obbliga altresì a tenere indenne l’Ente da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l’esecuzione del servizio. • L’Aggiudicataria è responsabile per l’adempimento delle prestazioni convenute e per i danni subiti dagli utenti a seguito di negligenza o carenze delle prestazioni, esonerando l’ Ente da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Aggiudicataria qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell’ Ente. • L’Ente si riserva comunque la facoltà di rivalersi degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti. • L’Ente si riserva altresì di richiedere all’Aggiudicataria copia della documentazione relativa ai pagamenti delle contribuzioni del personale addetto al presente appalto.
Obblighi assicurativi e responsabilità. I volontari aderenti all’Organizzazione/Associazione che collaborano all’iniziativa devono essere assicurati a cura dell’Organizzazione/Associazione stessa mediante polizze per infortuni e responsabilità civile, secondo le convenzioni assicurative in uso e massimali proporzionati. L’Organizzazione/Associazione assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dall’Organizzazione/Associazione stessa, quanto dall’Amministrazione comunale che di terzi, in virtù delle operazioni oggetto della presente convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle attività gestionali, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine l’Organizzazione/Associazione dovrà presentare al Comune di Asti, prima della stipula della convenzione e comunque prima dell’inizio degli interventi copia delle relative polizze assicurative, rilasciate da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione, per danni cagionati a Terzi, compresa l’Amministrazione comunale, e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato L’Organizzazione/Associazione si impegna a garantire le coperture assicurative di cui sopra per tutto il periodo di durata della convenzione ed a trasmettere all’ufficio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula della convenzione.
Obblighi assicurativi e responsabilità. La Ditta aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato, con riferimento ai seguenti rischi: ▪ Responsabilità civile verso terzi: tale polizza dovrà prevedere massimali per sinistro non inferiori a € 3.000.000,00 unico, e dovrà coprire anche danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente, nonché la responsabilità personale di tutti i dipendenti stessi, nessuno escluso. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune di Firenze od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della Ditta assicurata. ▪ Infortuni dei ragazzi utenti del servizio di trasporto scolastico, con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero. A tal fine si precisa che il servizio di accompagnamento scolastico potrà interessare, indicativamente, n. 1.200 alunni generici e n. 70 alunni disabili. Copia di tali polizze o delle eventuali estensioni devono essere trasmesse alla Stazione Appaltante non oltre 10 giorni dall’inizio del servizio. • Resta inteso che l’Amministrazione, in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. • La Ditta aggiudicataria sarà comunque responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale nonché dei danni procurati a persone o a cose in dipendenza del servizio prestato, esonerando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità conseguente e restando pertanto ad esclusivo carico della stessa Impresa qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa e/o compensi da parte dell’Amministrazione.
Obblighi assicurativi e responsabilità. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni dell’Associazione Servizio: Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria Sportello regionale per gli Animali da Affezione tel.0000-000000 fax 0000-000000 responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. L’Associazione è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione, con l’organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L’Amministrazione comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Obblighi assicurativi e responsabilità. Il soggetto gestore è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. Il soggetto gestore solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso degli immobili e delle attrezzature ed impianti, manlevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall’esercizio della gestione e da eventuali danni a persone o cose. Il soggetto gestore in particolare: - risponde di tutti i danni e deterioramenti prodotti alla struttura, attrezzature ed impianti per colpa propria o di soggetti terzi da esso ammessi; - esonera il Comune da ogni responsabilità per l’uso improprio della struttura; - risponde nei confronti degli utenti/clienti e dei terzi degli obblighi e degli impegni derivanti dall’attività ricettiva svolta nella struttura nonché contro rischi specifici inerenti l’attività gestionale. Ai fini di garanzia di quanto sopra, prima dell’avvio dell’attività di gestione, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione: apposita polizza assicurativa incendio, furto, “all risk” sia per l’immobile che per gli impianti, attrezzature, arredamento contenuto nell’Ostello a favore dell’Ente del massimale di almeno euro 1.000.000,00. La copertura di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi dipendenti e collaboratori. La copertura assicurativa dovrà essere operante fino alla conclusione del contratto. La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal concessionario e consegnata, e regolarmente stipulata e quietanzata alla firma del contratto. L’inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sul concessionario.
Obblighi assicurativi e responsabilità. 1. Tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del personale e dei vo- lontari incaricati sono a carico dell’Associazione, la quale è esclusivamente e direttamente re- sponsabile con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa e indennizzo nei confronti del Comune. L’Associazione è perciò direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi in relazione a quanto previsto con la presente convenzione.
Obblighi assicurativi e responsabilità. Presso la sede del Comune è conservata agli atti tutta la documentazione afferente al presente contratto. Il Comune procederà alla verifica e vigilanza in merito al corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare alla qualità dei servizi. Il personale utilizzato dall’Operatore economico, nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, deve avere i requisiti necessari richiesti dalle disposizioni vigenti in materia, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Comune e risponde esclusivamente alla Cooperativa. Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità derivante dall’esecuzione delle prestazioni affidate oggetto del presente contratto. Delle responsabilità derivanti dall’espletamento dei servizi affidati risponde esclusivamente l’Operatore economico che, a tal fine, ha provveduto alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, compreso l’Ente, e responsabilità verso gli operatori e per qualsiasi evento o danno possa causarsi con la previsione di un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € .= (euro stipulata con ). Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività attraverso rapporti diretti tra Comune e Operatore economico.
Obblighi assicurativi e responsabilità. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del/lla dr./dr.ssa sono a carico del/la medesimo/a, il/la quale è solo/a e direttamente responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. Il/lla dr./dr.ssa è direttamente responsabile verso il Comune e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione, con l’organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio. L’Amministrazione comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Obblighi assicurativi e responsabilità. 1. L’Associazione assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle attività gestionali, anche se eseguite da parte di terzi. A tal fine l’Associazione dovrà stipulare a proprie spese idonea polizza assicurativa Responsabilità Civile per il rischio infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione a favore degli associati e volontari addetti al servizio.
Obblighi assicurativi e responsabilità. 1. E’ a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo c.2, sollevando in tal senso il Consorzio ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. 2. Il prestatore del servizio dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio oggetto del presente appalto. A fronte delle responsabilità evidenziate al precedente comma 1, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un idoneo massimale per danni alle persone e che preveda che l’Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l’eventuale risarcimento del danno. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.