Gestione a proprio rischio Clausole campione

Gestione a proprio rischio. Quanto al requisito del rischio d’impresa in capo all’appaltatore, la Commissione deve accertare che dal contratto risulti che l’appaltatore è esposto all’eventuale risultato negativo dell’attività, qualora l’opera o il servizio non siano portati a compimento ovvero si manifesti un rapporto negativo tra i costi e i benefici dell’attività stessa. Ne consegue, ad esempio, che se il compenso pattuito con il committente è commisurato (in tutto o in parte) al tempo di lavoro impiegato dai lavoratori per eseguire l’opera o il servizio, la Commissione deve verificare con particolare rigore la sussistenza degli altri requisiti dell’appalto genuino.
Gestione a proprio rischio. Nel contratto di appalto l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio da realizzare tramite le propria organizzazione di uomini e mezzi, tenendo a proprio carico il rischio che i costi superino i ricavi Natura corrispettiva dell’appalto Compimento di un’opera o servizio –27 • margine di autonomia dell'appaltatore rispetto al committente: l'organizzazione materiale dei fattori produttivi da parte dell'appaltatore deve sottrarsi all'ingerenza del committente, fermo restando che questo ha il diritto di verificare e controllare che l'esecuzione dell'opera proceda a regola d'arte. l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 In tal senso l’art 29, comma 1, D.lgs. 276/2003 : il contratto di appalto ex art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro per l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore che può anche risultare dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori, nonché per l’assunzione da parte dello stesso del cd. rischio d’impresa Organizzare i mezzi di produzione significa: coordinare e dirigere capitale, attrezzature e macchine in vista della realizzazione dell’opera o del servizio. L’appaltatore, poi, deve organizzare i mezzi di produzione in autonomia, senza ingerenza da parte del committente che, in ogni caso, mantiene il diritto di verificare o controllare l’opera o il servizio compiuto.
Gestione a proprio rischio. L’appaltatore è chiamato non solo a predisporre l’organizza- zione ritenuta necessaria per eseguire l’opera o prestare il servi- zio, ma è, altresì, chiamato a gestirla “a proprio rischio”. Ciò comporta che, per definizione, anche se il costo dei fat- tori produttivi risulta superiore a quello inizialmente stimato al tempo della conclusione del contratto, l’appaltatore resta ob- bligato a fornire al committente il risultato promesso, così sop- portando il costo marginale emerso. L’appaltatore assume così il rischio che l’attuazione del rap- porto si traduca in una perdita patrimoniale. Tale rischio va però inteso in senso economico e non giuri- dico, alludendo all’eventualità che il costo della prestazione ri- sulti superiore alle previsioni fatte dall’appaltatore, fino, addirit- tura, ad eccedere l’importo del corrispettivo atteso 29, salvi i di- ritti alla revisione del prezzo, che possono scattare in alcuni casi previsti dalla disciplina dell’appalto. Secondo la dottrina, il rischio «non riguarda la sopportazio- ne del caso fortuito, ma attiene alla situazione in cui l’appal- tatore si obbliga ad operare, nel senso che, in sede di organiz- zazione ed esecuzione dei lavori, questi deve sopportare quei danni che provengono da forza maggiore o che più particolar- mente possono essere a lui imputati o per cattiva organizzazio- ne o per infelice scelta dei suoi collaboratori o ausiliari» 30. Può ritenersi che la formula gestione “a proprio rischio” sia 29 In questo senso, tra gli altri, X. XXXXX, 0000, p. 29 ss. 30 In questo senso, X. XXXXXX-X. XXXXXX, 2007, p. 20 ss. A questo proposi- to, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che «il rischio o pericolo che l’appaltatore assume nel compimento dell’opera o del servizio, non è quello inteso in senso tecnico-giuridico, relativo, cioè, ai casi fortuiti, ma quello co- siddetto economico, che deriva dall’impossibilità di stabilire previamente ed esattamente i costi relativi, per cui l’appaltatore, che non ha il potere di inter- rompere i lavori per l’aumentata onerosità degli stessi, potrà anche perdere nell’affare se i costi si riveleranno superiori al corrispettivo pattuito, salve le modificazioni consentite in presenza di determinate circostanze e realizzabili col rimedio della revisione dei prezzi». Così, Cass., Sez. II, 3 luglio 1979, n. 3754, in Mass. Giust. civ., 1979. legata all’assunzione di un’obbligazione di risultato quale, per l’appunto, l’esecuzione dell’opera appaltata o la prestazione del se...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).