Definizione di Opzioni contrattuali

Opzioni contrattuali sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto: l’opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Opzioni contrattuali. Alla scadenza della polizza, l’Assicurato ha la facoltà di convertire il capitale in una rendita rivalutabile erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa o reversibile. Tale opzione è esercitatile anche dai Beneficiari in caso di decesso dell’Assicurato. Condizione necessaria per la conversione in rendita è che, per ogni persona, l’importo della prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita dell’1,50%, vengono riconosciute al momento della risoluzione del contratto (a scadenza, in caso di riscatto o di sinistro). In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.
Opzioni contrattuali opzione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una ren- dita vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato è in vita; • opzione da capitale in rendita rivalutabile certa e poi vitalizia rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita; • opzione da capitale in rendita reversibile rivalutabile - prevede la conversione del capitale in una ren- dita rivalutabile vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita; È inoltre previsto dal Contratto (in caso di vita dell’Assicurato e per tutta la durata contrattuale) il ricono- scimento di due bonus, di cui uno ricorrente e l’altro annuale. Per ulteriori informazioni rispetto alle moda- lità di riconoscimento di tali bonus, si rimanda alla consultazione del par. 5.3 “Bonus” della Nota Informativa e dell’art. 3.3 “Bonus” delle Condizioni di Assicurazione. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurati- ve sono regolate dall’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” e dall’Art. 19 “OPZIONI CONTRATTUALI” delle Condizioni di Assicurazione.

Examples of Opzioni contrattuali in a sentence

  • Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle Prestazioni assicurative del Contratto, e la descrizione delle Opzioni contrattuali si rimanda a quanto disposto all’ Art.


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Opzioni contrattuali. In caso di riscatto, l’Assicurato ha la facoltà di convertire il capitale in una rendita rivalutabile erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa o reversibile.
Opzioni contrattuali alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, il Contraente può richiedere di reinvestire il valore del capitale a scadenza, al netto delle imposte dovute, in una rendita vitalizia, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso in cui in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Opzioni contrattuali. Il Contratto non prevede opzioni.
Opzioni contrattuali vedere tabella successiva
Opzioni contrattuali. Sono le diverse scelte esercitabili dal Contraente alla scadenza contrattuale. Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato di permanenza nell’investimento finanziario. Tale orizzonte, espresso in termini di anni, è determinato in relazione al tempo necessario per recuperare i costi del prodotto avendo riguardo, tra l’altro, al tasso di rendimento minimo garantito previsto.
Opzioni contrattuali. Alla scadenza della polizza, l'Assicurato ha la facoltà di convertire il capitale in una rendita rivalutabile erogabile in una delle tre seguenti formule: vitalizia, certa o reversibile. Condizione necessaria per la conversione in rendita è che l'importo della prima annualità di rendita sia almeno pari a Euro 3.000,00. Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita dell'1,50%, vengono riconosciute al momento della risoluzione del contratto (a scadenza, in caso di riscatto o di sinistro). In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati negli Art. 7, 8, e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Opzioni contrattuali. Alla scadenza del periodo di differimento il Contraente potrà richiedere la conversione della rendita vitalizia rivalutabile disponibile in tale epoca, pagabile fino a che l’Assicurato è in vita, in una rendita vitalizia con controassicurazione con pagamento del capitale residuo in caso di morte dell'assicurato durante il periodo di erogazione della rendita. Tale opzione può essere esercitata solo nel caso in cui l’Assicurato abbia un’età inferiore o uguale a 75 anni alla data di scadenza del periodo di differimento. Oltre a tale opzione, il Contraente potrà scegliere, in alternativa, anche una delle seguenti forme: - capitale pagabile una tantum. - rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, fino a che l’Assicurato è in vita; - rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona, fino a che questa è in vita; Sia per quanto riguarda la prestazione caso vita sia per quanto riguarda la prestazione caso morte, è previsto il riconoscimento di un tasso d’interesse minimo garantito, pari allo 0,5%, consolidato ad ogni ricorrenza annuale di polizza. La partecipazione agli utili, eccedente la misura minima contrattualmente garantita, viene annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita sul contratto. In caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. In caso di mancato versamento di un numero minimo di tre annualità di premio (due, in caso di durata del periodo di differimento inferiore a 5 anni) la risoluzione del contratto, per la sola componente a premi annui, da parte del Contraente comporterà la perdita dei premi pagati. Non è possibile il riscatto della sola componente assicurativa base o integrativa. L’importo di riscatto complessivo, derivante da entrambe le componenti contrattuali, sarà liquidato in un’unica soluzione.