Diritti di proprietà Clausole campione

Diritti di proprietà. All'Utente non viene trasferito alcun titolo o diritto di proprietà sul Software. Il Licenziatario e/o i suoi concessori di licenza mantengono tutti i titoli e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e sui Servizi, inclusi quelli di adattamento o copia. Il Software non viene venduto all'Utente, il quale acquista esclusivamente una licenza condizionale per l'utilizzo del Software. Titolo, diritti di proprietà e diritti di proprietà intellettuale in merito ai contenuti a cui si accede mediante il Software sono di proprietà del rispettivo proprietario e possono essere protetti dalle leggi sul copyright o da altre leggi applicabili. Il presente Contratto non comporta alcun diritto dell'Utente nei confronti di tali contenuti.
Diritti di proprietà. 4.1. Le Soluzioni e la Documentazione sono proprietà intellettuale del Fornitore e sono protetti dalle leggi applicabili vigenti in materia di copyright, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da altre leggi applicabili del Paese in cui la Soluzione viene utilizzata. La struttura, l’organizzazione e il codice del Software costituiscono importanti segreti commerciali e informazioni riservate del Fornitore. Qualora l’utente fornisca al Fornitore commenti o suggerimenti relativi alla Soluzione, l’utente concede al Fornitore il diritto e la licenza di conservarne la proprietà e utilizzare i suddetti commenti o suggerimenti per qualsiasi scopo nei suoi prodotti o servizi attuali o futuri, senza ulteriore compenso per l’utente e senza che l’utente debba approvare tale utilizzo o mantenimento della proprietà.
Diritti di proprietà. 10.1 I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know–how, restano regolati dalla normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti.
Diritti di proprietà. Tra l’Utente e NortonLifeLock, NortonLifeLock possiede e conserva tutti i diritti, i titoli e gli interessi sui Servizi (compreso il Software), compresi tutti i Diritti di proprietà intellettuale.
Diritti di proprietà. Tutta la documentazione di lavoro, i documenti aziendali che la persona in for- mazione ha realizzato e gli strumenti di lavoro elettronici quali laptop, cellulari ecc. ha avuto a disposizione durante la formazione rimangono di proprietà di cablex (a eccezione del materiale didattico).
Diritti di proprietà. Tutta la documentazione di lavoro, i documenti aziendali che la persona in for- mazione ha realizzato e gli strumenti di lavoro elettronici quali laptop, cellulari ecc. ha avuto a disposizione durante la formazione rimangono di proprietà di Swisscom (a eccezione del materiale didattico).
Diritti di proprietà. Il Licenziatario prende atto espressamente che, tra il Licenziante e il Licenziatario, il software e i loghi, i marchi, gli stemmi, i simboli, i segni distintivi, il/i manuale/i, la documentazione tecnica, gli Elementi multimediali e altro materiale associato relativo al software appartengono e sono di proprietà del Licenziante e che il Licenziatario non vi ha alcun interesse proprio.
Diritti di proprietà. Tutto il software sviluppato (non di terze parti) ed installato durante lo svolgimento delle attività è di proprietà della Regione Marche e pertanto l’appaltatore rilascia la documentazione di analisi ed il codice sorgente in accordo ai principi di qualità e “riusabilità” del software, come definiti dalla norma ISO/IEC 9126 e dalle linee guida pubblicate dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dagli articoli 68 “Analisi comparativa delle soluzioni” e 69 “Riuso delle soluzioni e standard aperti” del Codice dell’amministrazione digitale – D.Lgs. n. 82/2005, che si intendono qui integralmente richiamati, ancorché non materialmente allegati. La Regione può installare autonomamente delle copie aggiuntive dell'intero pacchetto software sui propri sistemi, senza che l’appaltatore possa pretendere, per questo, alcun compenso. Al fine di garantire alla Regione la piena proprietà del software e dei dati, l’appaltatore rilascia la documentazione tecnica necessaria. L’aggiudicatario non può prelevare il materiale prodotto su commessa regionale, utilizzarlo o diffonderlo al di fuori dell’ufficio preposto allo svolgimento dell’attività oggetto della fornitura, salvo nei casi previsti precedentemente o espressamente autorizzati dalla Regione Marche.
Diritti di proprietà. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà delle forniture o dei servizi prestati, che siano statipositivamente collaudati ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina delpresente atto. Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a caricodell’esecutore anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.
Diritti di proprietà. 9.1 Poste resta proprietaria delle infrastrutture, delle apparecchiature e di ogni materiale e applicazione utilizzati per la fornitura del Servizio.