Modifiche del Regolamento Clausole campione

Modifiche del Regolamento. 1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
Modifiche del Regolamento. Al presente Regolamento potranno essere apportate modifiche ai fini dell’adeguamento dello stesso alla normativa vigente e alle disposizioni delle Autorità di Controllo oppure, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti, a fronte di mutati criteri gestionali. Tali modifiche saranno tempestivamente rese note agli Investitori-Contraenti.
Modifiche del Regolamento. 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
Modifiche del Regolamento. La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per l'assicurato. Inoltre la Società si riserva di coinvolgere il fondo in operazioni di incorporazione o fusione, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse degli assicurati. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso agli assicurati fornendo i dettagli dell'operazione stessa. La Società costituisce un portafoglio di valori mobiliari, denominato "BIM VITA", a cui affluiscono polizze speciali. Alla Gestione Separata BIM VITA affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti assistiti dalla Clausola di Rivalutazione. Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995. La Gestione Separata BIM VITA è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni. Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata BIM VITA verrà determinato applicando il seguente procedimento:
Modifiche del Regolamento. INA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
Modifiche del Regolamento. Il presente regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dal Direttivo ed approvati dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza e comunicato al Responsabile del registro per l’approvazione. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.
Modifiche del Regolamento. 22.1. Le modifiche al Regolamento di Gestione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR ove strettamente necessarie e nell’interesse dei partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all’approvazione della Banca d’Italia.
Modifiche del Regolamento. Ogni modifica del Regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell’Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, terzo comma del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. Ogni modifica del Regolamento diviene efficace decorsi sessanta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.
Modifiche del Regolamento. 20.1 Fatta esclusione per quanto previsto dal successivo articolo 21.2 eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR, qualora strettamente necessarie e nell'esclusivo interesse del Fondo e dei suoi partecipanti e sottoposte, ai sensi delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, all’approvazione di Banca d’Italia.
Modifiche del Regolamento. La Compagnia si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole ai Contraenti. In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo Interno, i Contraenti di polizze collegati al Fondo Interno hanno la facoltà di chiedere alla Compagnia, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno trenta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione di commissioni e spese.