Misure di emergenza Clausole campione

Misure di emergenza. In caso di allarme o richiamo verbale o percezione di pericolo abbandonare immediatamente il luogo di lavoro tramite i percorsi segnalati; in caso di incendio segnalare il pericolo agli addetti all’emergenza e seguire le istruzioni impartite; in caso di anomalie di funzionamento segnalare al Referente interno; in caso di incendio o evidente anomalia elettrica (scintille, archi elettrici, scossa) segnalare al Referente interno; in caso di terremoto ripararsi presso strutture più sicure (travi portanti, pilastri, muri perimetrali) lontano da infissi e impianti sospesi, al termine del sisma guadagnare l’uscita; se si è all’esterno allontanarsi da edifici e impianti. Prendere visione della planimetria di emergenza esposta all’ingresso delle aree.
Misure di emergenza. Norme di sicurezza e provvedimenti da adottare al fine di evitare l’insorgere di un incendio − Rispettare il divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro, in tutte le aree contenenti materiali facilmente infiammabili e nei luoghi dove è espressamente vietato. Verificare che i mozziconi di sigaretta e i fiammiferi siano spenti prima di gettarli negli appositi contenitori. − Rispettare il divieto di usare fiamme libere, ove prescritto. − Non compiere mai autonomamente interventi su impianti ed apparecchiature elettriche, ma rivolgersi al personale autorizzato. − Non manomettere, disattivare, danneggiare, rimuovere e utilizzare impropriamente gli impianti e i dispositivi antincendio e di sicurezza installati. − Non sovraccaricare le prese di corrente. − Evitare, se possibile, l’uso di prese multiple (ciabatte) perché possono facilmente provocare sovraccarichi delle linee elettriche con conseguente pericoloso surriscaldamento delle linee stesse e inoltre possono essere facilmente calpestate, danneggiate e colpite da versamenti accidentali di liquidi. − Non ostruire le aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari e apparecchiature elettriche. − Mantenere sgombri da ostacoli le vie di fuga e le uscite di emergenza e gli accessi ai presidi antincendio (idranti, estintori). − Mantenere visibili i cartelli di segnalazione di sicurezza evitando di anteporvi oggetti e materiali. − Assicurarsi, al termine dell’orario di lavoro: • che siano state spente, per quanto possibile, tutte le apparecchiature elettriche non necessarie (attrezzature, impianti di condizionamento, ecc.); • che siano stata chiuse le valvole di intercettazione delle linee di gas; • che sia stata effettuata la rimozione di rifiuti e scarti combustibili dai luoghi di lavoro e il loro deposito in aree idonee; • che siano spente di fiamme libere non necessarie. ▪ Procedura per la segnalazione dell’emergenza Chiunque venga a conoscenza di un fatto anomalo (odori e fumi sospetti, odore di gas, ecc.) che faccia presupporre la possibilità del verificarsi di un evento dannoso per persone e/o strutture, deve: − Avvisare il Responsabile di Struttura − Chiamare il numero di emergenza interno 8108 o il numero della portineria di sito/sede (corrispondenti al Posto di chiamata) e, segnalare con chiarezza: • nome e cognome e, possibilmente, numero telefonico da cui si effettua la chiamata; • luogo dell’evento (nome della struttura universitaria, indirizzo esatto, edificio, piano ed, eventu...
Misure di emergenza. 1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione. 2. Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.
Misure di emergenza. In caso di inalazione di gas/vapori/polveri allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata e favorire la respirazione di aria pulita. In caso di contatto tra parti del corpo ed agenti chimici pericolosi per contatto cutaneo: - lavare con acqua abbondante la parte esposta per almeno 15 minuti; - togliere gli indumenti contaminati; - in caso di lesioni alla cute accompagnare l’operatore infortunato al Pronto Soccorso. In caso di contatto con gli occhi con gli agenti chimici pericolosi per contatto oculare: - lavare gli occhi con abbondante acqua corrente per almeno 15 minuti; - accompagnare l’operatore infortunato al Pronto Soccorso. Tale rischio può diventare rilevante come “rischio interferente” in situazioni di spandimento accidentale di agenti cancerogeni/mutageni o durante interventi di pulizia e manutenzione di locali, attrezzature ed impianti con le quali o nei quali vengono impiegati tali prodotti. La presenza e l’utilizzo di agenti cancerogeni/mutageni si riscontra prevalentemente: - nelle Farmacie Ospedaliere che eseguono la preparazione di farmaci chemioterapici antiblastici (CTA), in zone dedicate denominate UFA (Unità Farmaci Antiblastici); - nei servizi/reparti in cui vengono somministrati ai pazienti i farmaci CTA (oncologia, gruppi operatori, ecc.); - nei laboratori di anatomia patologica che utilizzano formalina (formaldeide); - nei servizi di endoscopia digestiva, nei gruppi operatori, nei poliambulatori dove vengono manipolati contenitori di vario genere e formato contenenti formalina per l’inserimento dei campioni bioptici.
Misure di emergenza. In situazioni di emergenza o qualora si rilevi una situazione di potenziale pericolo deve essere avvertito immediatamente il personale dell’azienda sanitaria in servizio nella struttura, che a sua volta attiverà le misure previste nel piano di emergenza interno. • Nel caso non fosse possibile avvertire/contattare personale dell’Azienda Sanitaria, i lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno segnalare la situazione di emergenza utilizzando i numeri di pubblica utilità (115 Vigili del Fuoco - 118 Emergenza Sanitaria.) • In caso di incendio i lavoratori delle ditte appaltatrici dovranno preoccuparsi di: ❖ Interrompere il lavoro, rimuovendo le attrezzature in uso che potrebbero creare intralcio. ❖ Mettere in sicurezza l’attrezzatura potenzialmente pericolosa. ❖ Abbandonare l’area, mettendosi in salvo attraverso i percorsi di esodo segnalati o indicati dal personale dell’Azienda Sanitaria e convergere nel punto di raccolta indicato.
Misure di emergenza. Al momento, all’interno delle strutture universitarie, su ciascun piano, sono affisse le planimetrie con i percorsi d’esodo, la dislocazione dei presidi antincendio e primo soccorso, i numeri di telefono e una sintesi delle procedure per la gestione delle emergenze. Sul portale di Ateneo alla pagina xxx.xxxxxxx0.xx/xxxx nella sezione “Gestione emergenze” sono disponibili i piani di emergenza di ciascuna sede e i numeri degli addetti all’antincendio e al primo soccorso. In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni di soccorso sono: NUMERO DI EMERGENZA INTERNO (Sala Regia presidiata H24) 8108 (numero breve interno) 800811192 (numero verde) PRONTO SOCCORSO 118 VIGILI DEL FUOCO 115 POLIZIA 113 CARABINIERI 112 VIGILI URBANI 06/67691 COMMISSARIATO P.S. Città Universitaria 06/49910383 int. 20383 06/49910966 int. 20966 06/490378 XXXXXX XXXXXXXXXX 00/0000000 (Xxx. Xxxxxxx) 06/49978000 (Pol. Xxxxxxx X) ACEA – guasti idrici 800130335 ACEA – guasti elettrici 800130332 ENEL – guasti elettrici 800900120 ITALGAS – guasti e dispersioni 800900999 TELECOM – guasti telefonici 182 FASTWEB – guasti linee dati e fonia 800177777 FASTWEB – guasti Centrale PRESIDIO Si riportano di seguito le principali misure comportamentali da adottare in caso di emergenza: ▪ Istruzioni per il personale esterno presente nel sito, da attuare in caso di allarme antincendio Al segnale di allarme il personale delle imprese esterne è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal proprio datore di lavoro. Tuttavia in ogni caso deve: − sospendere immediatamente ogni attività; − mettere in sicurezza tutte le apparecchiature elettriche e disattivare tutte le fonti di innesco; − spostare ai bordi delle strade, per non intralciare il traffico, i mezzi mobili in dotazione, lasciando le chiavi nel cruscotto; − allontanarsi dal luogo dell’emergenza e avviarsi al punto di raccolta segnalato, rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza. ▪ Procedura per il comportamento dei visitatori o persone esterne all’azienda, durante lo sfollamento − Se ricevete o conoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni. − Aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi. − Qualora non incontrate nessun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso l’uscita, seguendo la segnaletica di sicurezza. ▪ Norme comportamentali in c...
Misure di emergenza. Eventuali situazioni di emergenza (ad es. presenza di fiamme o fumo) direttamente rilevate all’interno dei presidi ospedalieri dovranno essere segnalate al personale della struttura per la successiva attivazione delle misure previste nel piano di emergenza aziendale. Nel caso di incendio che coinvolga i locali in cui ci trova ad operare, gli operatori dell’appaltatore/fornitore dovranno seguire le norme comportamentali affisse nei diversi locali. In ogni caso dovranno:  mettere in sicurezza eventuale attrezzatura potenzialmente pericolosa;  chiudere (non a chiave) le porte dei locali coinvolti dall’incendio;  mettersi in condizioni di sicurezza percorrendo le vie ed uscite di emergenza presenti. Nei presidi ospedalieri in cui operano i lavoratori dell’appaltatore/fornitore sono presenti U.O. di Pronto Soccorso a cui si può fare riferimento e ci si può direttamente rivolgere in caso di necessità.
Misure di emergenza. 4.5.1 Norme di sicurezza e provvedimenti da adottare al fine di evitare l’insorgere di un incendio

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: