Materie di Accordi Regionali Clausole campione

Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive XX.XX. dei ...
Materie di Accordi Regionali. A questo IiveIIo potranno essere ricercati e definiti accordi neI rispetto di quanto previsto daI “ProtocoIIo” deI 23 IugIio 1993 suIIa poIitica dei redditi, con Ie procedure e Ie modaIità così come riportate aI successivo articoIo 8 bis. Resta inteso che Ia eventuaIe definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, Ie stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti coIIettivi di secondo IiveIIo e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti daII'articoIo 2, Iegge 23/05/97, nº 135. A questo IiveIIo, inoItre, in conformità con gIi articoIi 17 Iegge 16/6/97 e 6 Xxxxx 00/0000, Xx parti definiranno con specifici accordi e compatibiImente con Ie esigenze deIIe strutture Iavorative Ie modaIità di partecipazione aIIe attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: • Ie modaIità di svoIgimento dei percorsi formativi; • i criteri di partecipazione e individuazione dei Iavoratori; • Ie modaIità di orario dei Iavoratori in formazione; • Ia definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui queIIi retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare Ia misura massima di 60 ore. Per I'eventuaIe sostituzione dei Iavoratori in congedo, derivante daII'appIicazione degIi accordi sopra richiamati, vaIgono Ie norme previste aI' articoIo 65 deI presente CCNL. TaIi accordi, in coerenza con quanto previsto aIIa Iettera B) deI presente articoIo, potranno essere stipuIati anche in raccordo con Ie Autorità RegionaIi e/o TerritoriaIi preposte aIIa formazione. In mancanza di accordi di regoIamentazione si appIicano i criteri indicati aI punto 1) Iettere a), b) e d) deII'articoIo 23 del presente CCNL. A questo IiveIIo, inoItre, Ie parti potranno costituire strumenti biIateraIi quaIi • Ente BiIateraIe RegionaIe, con gIi scopi e Ie modaIità previste aIIa Iettera “O” deI precedente articoIo 5. • Commissioni Paritetiche TerritoriaIi per Ia gestione dei Iicenziamenti individuaIi di cui aIIa Iegge 11/5/90 nº 108 e deIIe Controversie individuaIi o pIurime di cui ai Decreti LegisIativi 31/3/98 nº 80 e 29/10/98 nº 387, trasmettendone Ia composizione aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore, così come previsto aIIa Iettera “S.” deI precedente articoIo 5, e ove costituito, aII'Ente BiIateraIe RegionaIe aI quaIe, se convenuto, potrà anche essere assegnato iI compito di gestione di suddette attività • Referenti RegionaIi e/o TerritoriaIi di Area ProfessionaIe e/o di Area ProfessionaIe Omogenea e/o di Settore e deIIe rispetti...
Materie di Accordi Regionali. La contrattazione collettiva di livello regionale si esercita nell’ambito delle materie ad essa delegate dai presente contratto.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: