Conclusione dei contratti Clausole campione

Conclusione dei contratti. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per i l periodo fissato dall' amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito.
Conclusione dei contratti. 1. L’aggiudicazione effettuata contestualmente alle operazioni di gara è provvisoria.
Conclusione dei contratti. Il Preponente può rifiutare a suo insindacabile giudizio la conclusione di contratti proposti dall’Agente, senza che ciò comporti a suo carico obblighi di provvigioni o indennizzi o di risarcimento danni.
Conclusione dei contratti. 1. Al termine della procedura di gara è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.
Conclusione dei contratti. 2.1. Le nostre offerte non sono da considerarsi vincolanti. Il contratto si intende concluso soltanto al momento della nostra conferma d’ordine, ovvero dell’esecuzione dell’ordine. La natura dell’articolo da consegnare viene definita esclu- sivamente nella *nostra conferma dell’ordine. Altri dettagli riguardanti la natura dell’articolo, che non siano espres- samente indicati nella conferma d’ordine ovvero alle quali non venga fatto riferimento, non costituiscono oggetto del contratto. La non conformità del prodotto da consegnare a siffatte altre indicazioni riguardanti la natura dell’articolo, che non siano espressamente menzionate nella conferma d’ordine ovvero alle quali non venga fatto riferimento, non costituiscono un difetto dell’articolo, fintantoché l’articolo da consegnare risulti adatto all’uso previsto nel contratto ovvero – se tale uso non sia stato concordato – sia adatto per l’uso comune dell’articolo, avendone la consueta natura.
Conclusione dei contratti. Le disposizioni speciali da applicare in aggiunta alle CONDIZIONI GENERALI per ogni ordine emesso dall’ACQUIRENTE verranno definite in un CONTRATTO firmato da entrambe le PARTI.
Conclusione dei contratti. I contratti di compravendita dei Prodotti e/o dei Servizi si considerano conclusi ai sensi del punto 1.4 dell’Allegato 1, i contratti di locazione delle Attrezzature si considerano conclusi ai sensi del punto 1 dell’Allegato 2. I contratti conclusi tra NT e il Cliente sono, quindi, regolamentate da queste CGC, dagli allegati e sono integrate dalle condizioni particolari di cui all’ordine di acquisto o alla proposta di locazione (e.g. prezzo/canone di locazione, modalità di pagamento e consegna, tipologia del Prodotto/Attrezzatura) che, allegate a queste CGC, ne costituiscono parte integrante ovvero delle pattuizioni integrative o derogative formalizzate dalle Parti in forma scritta.
Conclusione dei contratti. I contratti sono conclusi per il quantitativo effettivamente conferito all'ammasso («quantitativo contrattuale»), comunque non superiore al quantitativo comunicato con l’accettazione della domanda di aiuto. Si concludono contratti solo per prodotti la cui ammissibilità è confermata dai controlli amministrativi e in loco. AGREA comunica all’impresa ammassatrice che il contratto è concluso entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del Reg. UE n. 2016/1240, sempreché sia confermata l’ammissibilità dei prodotti in ammasso.
Conclusione dei contratti. 4.1 Per concludere il contratto con il Fornitore, il Cliente deve manifestare la propria volontà mediante la formulazione di una proposta, da intendersi vincolante ed irrevocabile, che può essere inoltrata mediante utilizzo degli appositi moduli, mediante invio di comunicazione scritta all’indirizzo del Fornitore, xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00, 000000 Xxxxxx (XX), mediante compilazione e inoltro dell’apposito modulo presente sul sito internet xxx.xxxxx.xx del Fornitore, e sugli altri siti internet autorizzati o mediante registrazione vocale compiuta con sistemi telefonici avanzati. 4.2 La proposta ha validità per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Cliente. 4.3 Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve notizia dell’accettazione della proposta da parte del Fornitore con apposita comunicazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).