Livello delle garanzie finanziarie Clausole campione

Livello delle garanzie finanziarie. La Società di Gestione ha introdotto una politica che prevede un livello di garanzia finanziaria in funzione del tipo di operazione descritto qui di seguito: • per l’attività di prestito di titoli: 100 % del valore dei titoli prestati; • per le operazioni repo e reverse repo: 100% del valore dei titoli prestati; • per gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa: Alcuni comparti possono coprire operazioni effettuando richieste di margine in cash nella divisa del comparto, nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 7.1 del presente Prospetto per quanto riguarda il rischio di controparte.
Livello delle garanzie finanziarie. La Società di Gestione ha introdotto una politica che prevede un livello di garanzia finanziaria in funzione del tipo di operazione. Il livello di garanzia richiesto per gli strumenti finanziari negoziati fuori borsa e delle tecniche di gestione efficace del portafoglio è determinato dagli accordi stabiliti con ciascuna delle controparti, tenendo in considerazione fattori quali la natura e le caratteristiche delle transazioni, la qualità del credito e l’identità delle controparti, nonché le condizioni di mercato in vigore. In ogni momento, l’esposizione della controparte non coperta garanzia resterà al di sotto dei limiti di rischio di controparte stabiliti nel Prospetto. In particolare per l’attività di prestito di titoli, il livello delle garanzie finanziarie corrisponderà al 100% del valore dei titoli prestati. Per le operazioni repo e reverse repo, il livello delle garanzie finanziarie è del 100% all’avvio della transazione. Se l’importo della collateralizzazione scende al di sotto di questo livello, questo sarà oggetto di rettifiche, nel rispetto degli importi minimi trasferibili come stabiliti negli accordi stipulati con le controparti. In nessun caso, il rischio di controparte supererà i limiti regolamentari autorizzati. Per gli strumenti finanziari derivati negoziati fuori borsa: Nell’ambito delle operazioni su strumenti finanziari negoziati fuori borsa, taluni comparti possono coprire alcune operazioni effettuando richieste di margine in cash nella divisa del comparto nel rispetto delle limitazioni di cui al punto 7.1 del presente Prospetto per quanto riguarda il rischio di controparte.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.