Restrizioni di investimento Clausole campione

Restrizioni di investimento. 7.1 a) Un comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emesse da una stessa entità. Un comparto non può investire più del 20% del proprio patrimonio in depositi collocati presso lo stesso emittente. Il rischio di controparte di un comparto in una transazione su strumenti derivati fuori borsa non può superare il 10% del suo patrimonio qualora la controparte sia uno degli organismi di credito di cui al precedente punto 6.1 f), oppure il 5% del suo patrimonio in tutti gli altri casi. Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all’inizio delle transazioni, di un rating minimo BBB- / Baa3 assegnato da almeno un’agenzia di valutazione riconosciuta o di qualità ritenuta equivalente dalla Società di Gestione. Queste controparti sono entità soggette a sorveglianza prudenziale, appartenenti alle categorie riconosciute dalla CSSF (istituti di credito, società d'investimento, ecc.) e specializzate in questo tipo di operazioni. Le controparti sono situate in un paese membro dell’OCSE. La SICAV potrà essere indotta a partecipare a convenzioni in base alle quali potranno essere rilasciate garanzie finanziarie alle condizioni definite al punto 7.10 qui di seguito. Informazioni supplementari sui suddetti strumenti finanziari derivati, e in particolare l’identità della/e controparte/i delle transazioni nonché il tipo e l’importo delle garanzie finanziarie ricevute dalla SICAV, sono riportate nella relazione annuale della SICAV.
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).