Pagamento della rendita Clausole campione

Pagamento della rendita. Convenzione con UnipolSai Convenzione con RTI
Pagamento della rendita. 1. Ad integrazione di quanto indicato all’Art. 3, primo comma, delle Condizioni di Assicurazione resta pattuito che la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza viene stabilita nel primo giorno del mese successivo alla data di versamento del premio unico e la rendita sarà erogata in via posticipata secondo la rateazione richiesta, come previsto dal comma 3 dell’Art. 1 della Convenzione.
Pagamento della rendita. Se l’assicurato ha compiuto il 70° anno di età al momento dell’infortunio, HDI corrisponde una rendita vitalizia al posto del- la somma d’invalidità (vedi cifra 14.1.2). Tale rendita ammonta a CHF 95 all’anno per ogni CHF 1’000 dell’indennità d’invalidità e vie- ne versata in anticipo con cadenza trimestrale. La rendita ha effetto dal momento in cui è accertato il grado d’invalidità e sono cessate le eventuali prestazioni dell’indennità giornaliera.
Pagamento della rendita. 4.1 Ciascuna singola posizione individuale riferita alla prestazione erogabile in caso di vita ha decorrenza posticipata dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale e durata pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato (o dell’ultimo Assicurato superstite, in caso di rendita reversibile).
Pagamento della rendita. Convenzione con UnipolSai Convenzione con GENERALI
Pagamento della rendita. 1. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato ovvero al verificarsi dell’evento Malattia Grave. Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 /10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta/decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta/decima ricorrenza annuale.
Pagamento della rendita. Le rate di rendita vengono pagate dalla Società entro 30 giorni dalle scadenze previste previo ricevimento di tutta la documentazione e di tutte le informazioni necessarie meglio indicate al successivo art. 6.
Pagamento della rendita. 1. La SOCIETÀ, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge ed invierà la relativa comunicazione dell’avvenuto pagamento.
Pagamento della rendita. 1. All’ingresso in assicurazione della posizione individuale, a condizione che venga emessa dalla Società la relativa scheda di Polizza e che sia stato pagato il premio unico, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza (decorrenza) indicata nella scheda stessa. Nel caso in cui il versamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di versamento.
Pagamento della rendita fotocopia di un valido documento di identità del soggetto/persona avente diritto, riportante firma visibile nonché del codice fiscale; • qualora l’Assicurato sia persona diversa dal soggetto/persona avente diritto, fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l’esistenza in vita del medesimo; • durante l’erogazione della rendita, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.