Prestazione in caso di decesso Clausole campione

Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il Beneficiario designato riceverà un capitale determinato in funzione del Valore Economico Maturato capitalizzato al tasso annuo composto del 5,11% per gli anni interi e frazioni di anno che intercorrono dalla data di perfezionamento dell’operazione di trasformazione, alla data di decesso. Qualora detto capitale risulti inferiore al premio originariamente versato nella polizza di Xxxx XXX oggetto di trasformazione, Poste Vita S.p.A. provvederà ad integrare la differenza. La misura massima di tale maggiorazione è di Euro 5.000,00.
Prestazione in caso di decesso. Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della durata contrattuale, l’Impresa di Assi- curazione liquida immediatamente ai Beneficiari la prestazione assicurativa pari al Debito residuo rimasto da ammortizzare all’epoca del Decesso dell’Assicurato. La prestazione assicurativa - pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del De- cesso, al netto di eventuali rate insolute – verrà corrisposta previa comunicazione documentata della Con- traente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda alla lettura dell’Art. 24 “PRESTAZIONI ASSI- CURATE” delle Condizioni di Assicurazione.
Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento, ai Beneficiari di un capitale pari a: ▪ per la parte investita nella Gestione separata, al capitale maturato al 1° gennaio che precede la data del decesso dell’Assicurato e alle porzioni di Capitale investito costituite a fronte di ogni premio versato nella Gestione separata dal 1° gennaio alla data del decesso, rivalutati fino alla data del decesso, con una garanzia di conservazione del capitale; ▪ per la parte investita nei fondi interni, al Controvalore delle quote maggiorato, qualora il decesso avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto, dell’1%, 0,5% o 0,1% a seconda dell’età dell’Assicurato; ▪ per la parte destinata alla copertura caso morte, al capitale assicurato, pari inizialmente al cumulo dei premi annui pattuiti del piano (con un tetto massimo di 100.000,00 euro) e che decresce nel corso del tempo fino ad annullarsi alla scadenza del piano. PRESTAZIONE IN CASO DI PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (facoltativa) In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza, è prevista la corresponsione all’Assicurato di una rendita vitalizia LTC, a cadenza trimestrale, di importo iniziale pari all’1% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, che si rivaluta annualmente, erogata a partire dal 3° mese successivo al riconoscimento dello stato di non autosufficienza fino a che l’Assicurato è in vita e non autosufficiente. È previsto anche l’esonero del pagamento dei premi annui residui del contratto. PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE (facoltativa) Nel momento in cui è effettuata la diagnosi di malattia grave dell’Assicurato che comporti anche un’invalidità permanente superiore al 5%, sempre che la malattia venga diagnosticata nel corso del piano di accumulo, è prevista la corresponsione all’Assicurato di un capitale pari al 50% del cumulo dei premi annui pattuiti del contratto, con un tetto massimo di 50.000,00 euro. OPZIONI CONTRATTUALI OPZIONE BOOSTER In qualsiasi momento il Contraente può chiedere di attivare l’opzione Booster che prevede che il rendimento della Gestione separata VITARIV attribuito al contratto al 1° gennaio di ogni anno venga automaticamente trasferito nel Fondo interno AZ Best in Class. L’Impresa mette a disposizione sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx il regolamento della Gestione separata VITARIV e il Regolamento di gestione dei fondi i...
Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell'Assicurato in corso di polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato e rivalutato fino alla data di decesso, pari ai premi versati meno i costi e ciascuno aumentato degli incrementi per rivalutazione maturati in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Valore. La rivalutazione é calcolata con le modalità descritte al successivo paragrafo 5. In ogni caso Poste Vita S.p.A. garantisce la rivalutazione minima dell'1,50% annuo composto. Qualora il decesso avvenga entro il primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, Poste Vita S.p.A. garantirà ai Beneficiari il pagamento dei premi lordi versati.
Prestazione in caso di decesso. Nuovi Orizzonti è un contratto di assicurazione sulla vita derivante dalla combinazione di tre componenti: • la prima componente è d’investimento assicurativo di tipo unit linked; • la seconda componente è d’investimento assicurativo con partecipazione agli utili; • la terza componente è di copertura assicurativa di puro rischio. La prestazione assicurativa è determinata in ragione della percentuale di premio destinata in ciascuna delle singole componenti. Per la parte investita nei fondi interni/OICR il contratto prevede, in caso di decesso dell’Assicurato, il pagamento di una prestazione di capitale che potrebbe essere inferiore ai premi investiti. L’investimento nella Gestione separata è possibile solo attivando un piano di accumulo del capitale (PAC) a premi ricorrenti: solo i premi del piano di accumulo del capitale (detti anche premi PAC) possono essere investiti nella Gestione separata. Il contratto prevede la seguente prestazione: In caso di decesso dell’Assicurato è previsto il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale che: • per la parte investita nei fondi interni/OICR, è pari al Controvalore delle quote assegnate al contratto. Il suddetto capitale, qualora il decesso dell’Assicurato avvenga trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza del contratto (periodo di Carenza), viene maggiorato della seguente percentuale: da 18 a 44 anni 10,0% da 45 a 54 anni 5,0% da 55 a 64 anni 2,0% da 65 a 74 anni 1,0% da 75 a 80 anni 0,5% da 81 anni in poi 0,1% con un tetto massimo di maggiorazione di 50.000,00 euro. In tutti i casi è considerata l’Età dell’Assicurato in anni interi. Il valore unitario delle quote utilizzato per il calcolo è quello della data di riferimento definita all’articolo 12 delle presenti Condizioni di assicurazione. Per questa parte del contratto in cui le prestazioni sono espresse in quote dei fondi interni/OICR e sono pertanto collegate all’andamento del Valore delle quote stesse, il contratto non offre alcuna garanzia di capitale o di Rendimento minimo; • per la parte investita nella Gestione separata, è determinato secondo le modalità indicate all’articolo 21 lett. C delle presenti Condizioni di assicurazione; • per la parte destinata alla copertura caso morte (facoltativa), sempre che il decesso dell’Assicurato avvenga durante il periodo di copertura, è pari al capitale assicurato della copertura caso morte indicato nella Proposta di appendice di polizza e nell’Appendice stessa. L’emissione della copertura...
Prestazione in caso di decesso. Assicurati garantiti La garanzia si applica a tutti gli Assicurati. Rischio assicurato Il rischio coperto è il Decesso derivante da infortunio o malattia. Prestazione assicurativa Il capitale liquidato al Beneficiario sarà pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale, alla data del Decesso dell’Assicu- rato, al netto di interessi o rate insolute o di cui sia stata accordata la sospensione del pagamento. Il pagamento avviene nel limite della Percentuale di copertura assicurativa. Nel caso in cui il Decesso dell’Assicurato si verifichi nel corso della durata del Contratto, la Compagnia liquida immediatamente ai Be- neficiari l’Indennizzo determinato al momento del Decesso dell’As- sicurato. L’Indennizzo verrà corrisposto previa comunicazione do- cumentata dell’importo del debito residuo del Finanziamento alla data di Decesso dell’Assicurato. La presente garanzia viene prestata: • senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, fatte salve le esclusioni di cui agli artt. 6.1 e 6.2 che seguono, che possono comportare la riduzione o il venir meno della Copertura; • fino allo scadere del mese solare di compimento dell’80° anno di vita dell’Assicurato. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del Contrat- to, la Compagnia non è soggetta ad alcun obbligo e i Premi versati resteranno acquisiti da quest’ultima.
Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato, in corso di polizza, Poste Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale aumentato della rivalutazione maturata nel periodo di tempo calcolato dall’ultima ricorrenza annuale fino alla data di pervenimento della comunicazione di decesso, e determinato in base all’effettivo risultato conseguito dalla Gestione Separata Posta Valore. In ogni caso il capitale pagato non potrà essere inferiore al capitale iniziale assicurato. Pertanto, è garantito il capitale investito, dato dal premio versato meno le spese. Qualora il decesso avvenga entro il primo anno dalla data di sottoscrizione del contratto, e non sia ancora stata liquidata la prima rivalutazione, Poste Vita S.p.A. integrerà il capitale in caso di decesso fino a concorrenza del premio lordo versato.
Prestazione in caso di decesso. 3.3 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno a seguito di malattia o infortunio
Prestazione in caso di decesso. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, UNIQA Previdenza SpA liquiderà ai Beneficiari un importo pari al capitale costante assicurato in polizza. Il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia: - avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall’eventuale riattivazione dell’assicurazione; - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili. Avvertenza: si ricorda che in questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso.
Prestazione in caso di decesso in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, Polizza BNL IeS Investimento e Sicurezza Capitale prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un importo pari alla somma del maggiore tra: - ciascuna “parte di capitale” (premio versato al netto delle spese) rivalutata alla data di ricezione dell’intera documentazione relativa al decesso; - il relativo premio versato; entrambi i valori eventualmente riproporzionati nel caso di precedenti riscatti parziali.