Collaborazioni coordinate e continuative Clausole campione

Collaborazioni coordinate e continuative. È possibile avvalersi di collaborazioni che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale come previsto dall’art.409, co. 1, num.3) Cod. Proc. Civ. Tali prestazioni devono essere autonomamente organizzate, per cui il prestatore d’opera deve autonomamente organizzarsi e decidere con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, quando, come e dove lavorare, senza alcun vincolo gerarchico, di subordinazione di orari di lavoro e di etero organizzazione. Nel contratto di collaborazione, devono essere indicate le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti. Il contratto di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: - la descrizione dettagliata dell’oggetto della prestazione - le forme e modalità di coordinamento - la durata - la possibilità di recesso sia per il committente che per il collaboratore - il compenso, le modalità di determinazione del medesimo, le modalità e i tempi di pagamento - la regolamentazione delle eventuali situazioni di malattia, infortunio, gravidanza. Il contratto di collaborazione deve essere firmato dal committente e dal collaboratore, preferibilmente certificato o munito di data certa con apposizione di timbro postale.
Collaborazioni coordinate e continuative. Art. 133 – Requisiti di applicabilità
Collaborazioni coordinate e continuative. 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Collaborazioni coordinate e continuative. 1) Le parti definiranno entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL un'intesa finalizzata a regolamentare le collaborazioni coordinate e continuative.
Collaborazioni coordinate e continuative. Art. 65 - Attività socialmente utili
Collaborazioni coordinate e continuative. Edilizia Lavoro domestico Lavoro agricolo Pubblico impiego Spettacolo Telelavoro Tirocini Agenti di commercio A quale Servizio competente deve essere inviata la comunicazione nei casi di assunzione di agenti e rappresentanti, effettuata da una sede operativa in una Provincia, per attività degli stessi in altra Provincia (o anche in altra Regione)? quello dove è ubicata la sede operativa oppure dove il lavoratore opera? Nel caso di tipologie di lavoro che non hanno una sede unica, va scelto il Centro per l’Impiego più prossimo o alla sede principale oppure alla sede del datore di lavoro. L’importante è che sia fatta la comunicazione. Per comunicare l'inizio di un rapporto di collaborazione con un agente di commercio, cosa bisogna indicare alla voce "compenso pattuito" se questo ha solo natura provvisionale e la percentuale di provvigione varia a seconda delle diverse zone di vendita? Nel caso specifico, l’ammontare dovrà essere calcolato in modo approssimativo, ma calcolato. E' possibile citare l’Accordo oppure la percentuale del fatturato adattando la modulistica. Le società che stipulano contratti di agenzia con agente di commercio (plurimandatari, con Partita IVA) hanno l’obbligo di comunicazione preventiva? oppure quest’ultima vale solo per gli agenti monomandatari? I rapporti di agenzia che vanno comunicati sono quelli caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale; non vanno comunicati quelli in cui gli agenti sono costituiti in società o che si avvalgono di una autonoma struttura imprenditoriale. Nel caso di mandato a promotori finanziari plurimandatari è necessario inviare comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego? Qualora il mandato è esercitato con prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, va comunicato; viceversa, se tale mandato è esercitato dal promotore attraverso una propria società ovvero con una autonoma struttura imprenditoriale, l'evento non va comunicato. Un Agente di Commercio con Partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, con la qualifica di piccolo imprenditore e forma giuridica di Impresa invididuale, è esonerato dall’obbligo di comunicazione? Sì, la normativa dice che per gli Agenti che si avvalgono di “autonoma struttura imprenditoriale” non c’è obbligo di comunicazione.
Collaborazioni coordinate e continuative. L’obbligo di comunicazione preventiva è valido anche per i contratti di collaborazione meramente occasionali, cioè stipulati ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile? Non rientrano nell’obbligo di comunicazione i contratti di collaborazione meramente occasionali (art. 2222 C.C.), caratterizzati da occasionalità, discontinuità e assenza di vincoli. I soggetti che collaborano con quotidiani, non dipendenti dagli stessi e non giornalisti iscritti all’albo, bensì persone che inviano articoli al giornale e che vengono retribuiti solo in caso di pubblicazione, possono essere considerati collaboratori occasionali. In questo caso sussiste l’obbligo di comunicazione? Non rientrano nell’obbligo della comunicazione i lavoratori occasionali di cui all’art. 2222 del Codice Civile. I rapporti con collaboratori già in essere nel 2006, che verranno rinnovati nel corso del 2007 sono soggetti all'obbligo della comunicazione al centro per l'impiego? Le circostanze descritte nel quesito possono riguardare: - la proroga di un contratto la cui scadenza era stata già fissata in fase di instaurazione: in questo caso la comunicazione va fatta entro 5 giorni dal verificarsi della proroga; Le cosiddette “mini xx.xx.xx.” rientrano tra le fattispecie soggette ad obbligo di comunicazione e i caratteri distintivi delle stesse rispetto alle xx.xx.xxx.? Ad esempio, l'incarico di docenza, affidato da un organismo di formazione ad un collaboratore esterno per una durata complessiva inferiore a 30 giorni, per il quale sia stato riconosciuto un compenso inferiore a 5000,00 euro, si configura come rapporto di lavoro soggetto ad obbligo di comunicazione? La nota del 14 febbraio 2007 indica chiaramente, nel paragrafo "Oggetto delle comunicazioni – Rapporti di lavoro Lett. B" cosa si intende per lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa e chiarisce anche i casi in cui vige l’obbligo della comunicazione per tali contratti. In particolare si afferma che rientrano nell’obbligo di comunicazione le collaborazioni occasionali, di cui all’art. 61, comma 2, D.Lgs. 276/2003 nelle quali, pur mancando la continuità, sussiste il coordinamento con il committente (cd. “mini xx.xx.xx.”). Non rientrano, invece, quelle forme di rapporto di lavoro di cui all’art. 2222 del Codice civile.
Collaborazioni coordinate e continuative. Le parti si incontreranno per regolamentare le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art.2 del D.Lgs. n.81/2015, in ragione delle particolare esigenze produttive e organizzative del settore.
Collaborazioni coordinate e continuative. 1. Le parti stabiliscono, ai sensi dell’art.2 c.3 del D.Lgs.n.81/2015, che possa essere stipulato un contratto di collaborazione per tutte quelle attività ausiliarie e/o complementari compatibili con la regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa.
Collaborazioni coordinate e continuative. ART. 409 C.P.C.