ACCORDO AZIENDALE DI SECONDO LIVELLO CON PROROGA PER IL 2020 DEGLI ACCORDI SINDACALI AZIENDALI PREGRESSI
Tra le parti:
⮚ Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (di seguito anche “Azienda” o “ASSSV”), con sede in Vergiate via G. Di Xxxxxxxx 2 c.f. 02021020124, in persona del Direttore dell’Azienda xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
⮚ Le Organizzazioni Sindacali Territoriali (di seguito XX.XX.) in persona del Signor Xxxxx Xxxxxxxx della FILCAMS CGIL Varese;
di seguito unitariamente anche “parti”,
= premesso =
⮚ che “ASSSV” ed il rappresentante sindacale dei lavoratori dipendenti della Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, unitamente con il rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria della FISASCAT-CISL Signor Xxxxx Xxxxxxxx sottoscrivevano “ipotesi di accordo sindacale” (di seguito “accordo aziendale ASSOFARM”), documento che viene unito in copia alla presente sub 01, valevole per tutti i dipendenti dell’Azienda inquadrati nel CCNL imprese partecipate da enti locali che gestiscono farmacie – ASSOFARM (di seguito anche “CCNL” o “CCNL ASSOFARM”);
⮚ che con detto accordo aziendale ASSOFARM venivano disciplinati per il periodo 2015-2017 e con ultravigenza per il biennio 2018-2019:
01) PREMIO DI RISULTATO PER IL PERSONALE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (esclusi eventuali quadri);
02) PREMIO DI RISULTATO PER IL PERSONALE NON FACENTE CAPO AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (esclusi eventuali quadri e direttori farmacia);
03) PREMIO DI RISULTATO PER I QUADRI ED I DIRETTORI DI FARMACIA:
- che in data 29.07.2015 “ASSSV” ed il rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria Signor Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx della FP-CGIL stipulavano “ipotesi di accordo sindacale” (di seguito “accordo aziendale UNEBA”), documento che viene unito in copia alla presente sub 02, valevole per tutti i dipendenti dell’Azienda inquadrati nel CCNL per il personale dipendente dai settori socio assistenziale, sociosanitario ed educativo UNEBA (di seguito anche “CCNL” o “CCNL UNEBA”) per il periodo 2015-2017 e con ultravigenza per il biennio 2018-2109;
⮚ che a seguito di incontri e colloqui intercorsi tra l’Azienda ed i lavoratori dipendenti e loro rappresentanti, si è convenuto di dare attuazione ad un “accordo sindacale sperimentale” per l’anno 2017 (di seguito “accordo sperimentale 2017”) qui in copia sub 03 al fine di disciplinare diversamente ed in via sperimentale, per la sola annualità 2017 e per il solo personale dipendente di cui all’Art.01) del predetto “accordo sindacale sperimentale 2017” - la parte dell’accordo aziendale ASSOFARM (sub 01) relativo ai seguenti premi di risultato:
02) PREMIO DI RISULTATO PER IL PERSONALE NON FACENTE CAPO AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (esclusi eventuali quadri e direttori farmacia);
03) PREMIO DI RISULTATO PER I QUADRI ED I DIRETTORI DI FARMACIA:
⮚ che all’esito della valutazione congiunta sull’applicazione di tale “accordo sperimentale 2017”, le parti hanno convenuto di dare attuazione ad un “accordo sindacale sperimentale 2018” (di seguito “accordo sperimentale 2018”) qui in copia sub 04 al fine di disciplinare diversamente ed in via sperimentale, per la
sola annualità 2018 e per il solo personale dipendente di cui all’Art.01) del predetto “accordo sperimentale 2018” - la parte dell’accordo aziendale ASSOFARM (sub 01) relativo ai seguenti premi di risultato:
02) PREMIO DI RISULTATO PER IL PERSONALE NON FACENTE CAPO AL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE (esclusi eventuali quadri e direttori farmacia);
03) PREMIO DI RISULTATO PER I QUADRI ED I DIRETTORI DI FARMACIA:
⮚ che le parti hanno poi inteso proseguire su tale percorso sperimentale affinando per l’anno 2019 il contenuto di tale “accordo sperimentale 2018”, mediante la stipula in data 26.08.2019 di “accordo sindacale sperimentale 2019” (di seguito anche “accordo sperimentale 2019”) qui in copia sub 05 da applicarsi alla fascia di lavoratori dell’Azienda come meglio descritto all’art.1 di detto “accordo sperimentale 2019”;
⮚ che l’“accordo aziendale ASSOFARM” sub 01 e “l’accordo aziendale UNEBA” sub 02 prevedevano la loro ultravigenza non oltre il 2019 e l’“accordo sperimentale 2019” sub 05 aveva validità limitata all’anno 2019;
⮚ che la emergenza sanitaria sviluppatasi nel I semestre 2020 ha reso difficoltosa la possibilità di procedere con ulteriori confronti sindacali, così da addivenire ad una eventuale formulazione di nuovi accordi;
⮚ che le parti convengono comunque sulla opportunità di proseguire per il 2020 nel percorso già avviato come sin qui descritto;
⮚ che, altresì, XXXXX intende riconoscere l’impegno che i lavoratori stanno profondendo nel corso dell’anno 2020, consentendo, in presenza di prolungata emergenza sanitaria, una soddisfacente operatività all’Azienda e garantendo il servizio all’utenza nei vari settori in cui l’Azienda medesima opera,
permettendo altresì il contenimento dei danni economici connessi a detta emergenza sanitaria;
tutto ciò premesso
= si conviene =
quanto segue.
A) Premio di operatività per l’anno 2020.
Richiamato quanto in premessa circa l’intenzione di ASSSV di riconoscere il particolare impegno che i lavoratori stanno profondendo, nel corso dell’anno 2020 consentendo, in presenza di prolungata emergenza sanitaria, una soddisfacente operatività all’Azienda e garantendo il servizio all’utenza nei vari settori in cui l’Azienda medesima opera, permettendo altresì il contenimento dei danni economici connessi a detta emergenza sanitaria, è istituito per il solo anno 2020 un premio di operatività come segue:
PREMIO DI OPERATIVITA’
Euro 100,00 a ciascun lavoratore dipendente di ASSSV ed a ciascun lavoratore in servizio presso ASSSV in forza di contratto di somministrazione, a prescindere dall’inquadramento.
L’importo di cui sopra è riferito a lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno. Per i lavoratori part time l’importo dovrà essere proporzionalmente parametrato. L’importo di cui sopra è riferito a lavoratore con presenza al lavoro in misura pari al 100% e con rapporto di lavoro pari all’intera annualità 2020. In caso di rapporto di lavoro infrannuale, l’importo di cui sopra dovrà essere proporzionalmente parametrato.
In caso di assenze il premio andrà ridotto di una frazione pari ad 1/220 per ogni giorno di assenza, fatta eccezione per le assenze dovute a infortuni sul lavoro, ferie, godimento festività (Capodanno, 6 Gennaio, 25 Aprile, Lunedì dell’Angelo,
1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 2 novembre, Patrono, 8 dicembre Natale, X. Xxxxxxx).
Il pagamento del premio sarà effettuato entro il mese di febbraio 2021.
B) Proroga ultravigenza “accordo aziendale ASSOFARM” e “accordo
aziendale UNEBA”
L’ultravigenza dell’ “accordo aziendale ASSOFARM” e dell’ “accordo aziendale UNEBA” viene concordemente prorogata al 2020 rispetto al termine originario del 2019.
C) Proroga accordo sindacale sperimentale 2019
La validità dell’”accordo sperimentale 2019” viene esteso all’annualità 2020.
Si precisa al riguardo che dove in tale accordo si faccia riferimento all’annualità 2019, deve intendersi qui farsi riferimento al 2020.
Per l’effetto l’ “accordo sperimentale 2019” viene così riformulato ai fini della sua applicazione nell’anno 2020 (di seguito “accordo sindacale sperimentale 2020” o brevemente “accordo sperimentale 2020”).
ACCORDO SINDACALE SPERIMENTALE 2020
Art.01) Lavoratori interessati
La disciplina di cui al presente accordo sperimentale 2020 vale e si applica esclusivamente al personale dipendente di “ASSSV” con contratto ASSOFARM che svolga, anche solo parzialmente ed in via non esclusiva, attività nel settore di operatività dell’Azienda costituito dai due punti vendita aventi ad oggetto l’attività di farmacia siti in Vergiate xxx Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx 0 x Xxxxxxx (xxxxxxxx xx Xxxxxxxx) via Xxxxxxx Xxxxxxxx 39 (di seguito “farmacie” o “settore farmacie”) e dal quello costituito dal poliambulatorio di via Xxxxxxxx di Xxxxxxxx 2 e dagli ambulatori decentrati avente ad oggetto l’erogazione di servizi sanitari specialistici e di base (di seguito “servizi sanitari”). Il personale interessato al
presente accordo sperimentale 2020 sarà, pertanto, costituito dai lavoratori dipendenti che soddisfino congiuntamente le seguenti condizioni:
a) Il rapporto di lavoro in essere con XXXXX sia inquadrato nell’ambito del “CCNL ASSOFARM”;
b) L’attività lavorativa sia svolta, anche solo in parte, nei punti vendita o per i punti vendita costituiti dalle predette “farmacie” e nei “servizi sanitari”.
A titolo esemplificativo riguarderà pertanto: direttori di farmacia, farmacisti, commessi, magazzinieri, addetti alle pulizie, addetti alla amministrazione, personale sanitario, anche se svolgenti attività solo parzialmente nell’ambito delle “farmacie” e dei “servizi sanitari” ed anche se si dedicano (in particolare per addetti alle pulizie ed addetti alla amministrazione) per una parte delle loro attività lavorative agli altri settori in cui opera ASSSV.
Art.02) Elementi dell’accordo aziendale ASSOFARM sostituiti dal presente
accordo sperimentale 2020
Per l’annualità 2020 e per il personale indicato al precedente Art. 01) i paragrafi 02 (PARAGRAFO 02: PREMIO DI RISULTATO PER RESTANTE
PERSONALE) il paragrafo 03 (Paragrafo 03: PREMIO DI RISULTATO PER I
QUADRI ED I DIRETTORI DI FARMACIA) ed il paragrafo 04 (PARAGRAFO
04: ELEMENTI DI REGOLAMENTAZIONE DEI PREMI COMUNI A
TUTTO IL PERSONALE DI CUI AI PARAGRAFI 01 E 02) dell’accordo
aziendale ASSOFARM sono sostituiti da quanto qui disciplinato.
Art. 03) Elementi dell’accordo aziendale ASSOFARM non sostituiti dal
presente accordo sperimentale 2020
Per il personale dipendente di cui all’Art.01, pertanto, relativamente all’anno 2020 l’accordo aziendale ASSOFARM, per come ultravigente, resterà valido limitatamente al Paragrafo 05 (PARAGRAFO 05: ALTRI ELEMENTI
COMUNI A TUTTO IL PERSONALE DI CUI AI PARAGRAFI 01, 02 e 03). Il
suddetto accordo aziendale ASSOFARM e l’accordo aziendale UNEBA per come ultravigenti resteranno invece pienamente validi per il 2020 nella loro integralità per il restante personale diverso da quello di cui all’Art.01 del “presente accordo sperimentale 2020”.
Art.04) premio di risultato per il settore farmacie e servizi sanitari
Per il personale dipendente di cui all’Art.01 e relativamente al solo anno 2020 è
istituito, in via sperimentale il “premio di risultato” disciplinato dai seguenti articoli.
PREMIO DI RISULTATO
Art.05) Determinazione del monte premi di risultato.
Per la sola generalità dei dipendenti interessati dal presente accordo e di cui all’Art.01, l’ammontare complessivo delle risorse costituenti il “premio di risultato” (di seguito anche “Monte premi di risultato”) è pari alla sommatoria delle seguenti due componenti, rispettivamente denominate “quota fissa” e “quota variabile”:
⮚ “quota fissa” di Euro 5.500 al raggiungimento del livello minimo di Euro
249.200 (anche “obbiettivo minimo 2020”) del “risultato complessivo 2020
farmacie”, quest’ultimo così conteggiato: somma algebrica dei “risultati
economici delle farmacie” di Vergiate e Corgeno per come risulteranno dai rispettivi conti economici ricompresi nel bilancio consuntivo suddiviso “per servizi” dell’Azienda per l’anno 2020 per come verrà approvato dal Consiglio Comunale ai sensi di legge e di statuto, assunti al lordo degli oneri per consulenza xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx ed al netto di oneri fiscali per IRES ed IRAP che vengono forfetizzati in misura pari al 32% di detti “risultati economici delle farmacie”. Tale “obbiettivo minimo 2020” di Euro 249.200 è pari al 98% dei “risultati economici delle farmacie” - conteggiati con i
Risultato economico 2018 farmacia Vergiate (1)
€
353.886 +
Risultato economico 2018 farmacia Corgeno
€ 20.063 +
Quota del 98% di detto netto
0,98 *
Obbiettivo minimo 2020
€
249.199 =
Arrotondato a
€
249.200 =
(1) Escluso e quindi al lordo dell’onere per consulenza del xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx,
individuato per il 2018 in Euro 24.960.
medesimi criteri appena esposti - per come risultanti dal bilancio “per servizi” 2018 approvato dal Consiglio Comunale, secondo il seguente conteggio:
Risultati economici 2018 farmacie | € 373.949 | = |
A dedurre riduzione 32% per oneri fiscali | € 119.664 | - |
Netto | € 254.285 | - |
Detta “quota fissa” spetterà quindi solo e soltanto se i “risultati economici delle farmacie” per l’anno 2020 determinati come sopra saranno non inferiori all’ “obbiettivo minimo 2020” di Euro 249.200.
E’ comunque istituito un margine di tolleranza tale per cui la “Quota fissa” spetterà nel suddetto importo di Euro 5.500 anche se i “risultati economici delle farmacie” per l’anno 2020 risulteranno inferiori all’obbiettivo minimo 2020 di Euro 249.200, purchè almeno pari ad Euro 244.114.
⮚ “Quota variabile”: 30% (trenta per cento) della differenza positiva tra “risultato complessivo 2020 farmacie” per come sarà effettivamente raggiunto e da conteggiarsi secondo i criteri sopra esposti e “obbiettivo minimo 2020” di Euro 249.200.
Ipotizzando, pertanto, (a mero titolo esemplificativo e non impegnativo), un “risultato complessivo 2020 farmacie” pari ad Euro 254.285 calcolato secondo i criteri sopra esposti (quindi al lordo di oneri per assistenza xxxx. Xxxxxxx ed al
netto di riduzione forfettaria del 32% per imposte e tasse di esercizio), si otterrà
il seguente “Monte premi di risultato”: | ||
Quota fissa per raggiungimento obbiettivo minimo 2020 | € 5.500,00 | + |
Quota variabile (254.285 – 249.200) x 30% | € 1.526,00 | + |
Totale “Monte premi di risultato” | € 7.026,00 | = |
Pertanto: la “quota fissa” spetterà solo al raggiungimento dell’ “obbiettivo minimo 2020” e la “quota variabile”, in aggiunta alla “quota fissa”, spetterà solo in caso di superamento di tale “obbiettivo minimo 2020”.
Art.06) Suddivisione del “Monte premi di risultato” tra il personale
interessato
Il “Monte premi di risultato” come determinati agli articoli precedenti sarà suddiviso tra il personale dipendente di cui all’Art.01) sulla base del totale delle ore lavorate nelle o per le farmacie e/o nel o per il settore sanitario dallo stesso personale dipendente (“monte ore complessive lavorate”), senza alcuna distinzione per i livelli di inquadramento e le mansioni. Pertanto, ipotizzandosi (per finalità meramente esemplificativa) un monte premi di risultato di Euro
12.000 e, sempre per finalità meramente esemplificativa, un monte ore complessive lavorate (sempre e solo nel o per il settore farmacie e/o servizi sanitari) dal personale di cui all’Art.01 di 12.000 ore, il premio orario sarà pari a: Euro 12.000 (monte premi di risultato): 12.000 (monte ore complessive lavorate)
= Euro 1,00 premio orario.
Il premio orario sarà quindi moltiplicato per il totale ore lavorate nel settore farmacie e/o nel settore servizi sanitari da ciascun singolo dipendente (“monte ore individuale”) interessato al presente accordo, così da determinare il premio spettante a ciascun lavoratore, pervenendosi in tale modo alla suddivisione tra detti dipendenti del monte premi complessivo.
Art.07) Modalità di erogazione. Il premio verrà erogato a consuntivo in unica
soluzione nel mese di settembre dell’anno successivo a quello di competenza e previa approvazione del bilancio di esercizio consuntivo 2020 da parte del Consiglio Comunale di Vergiate. La erogazione avverrà, pertanto, se ed in quanto spettante, a settembre 2021.
Art. 08) Parametri di calcolo per determinare le ore lavorate.
Il “monte ore individuale” di ciascun dipendente rilevante sia ai fini della determinazione del “monte ore complessive lavorate”, sia ai fini della ripartizione a ciascun dipendente del premio orario, sarà costituito dalle ore effettivamente da lui lavorate per o nel settore farmacie e/o servizi sanitari, secondo le risultanze di ASSSV. Nelle ore effettivamente lavorate si intenderanno, oltre a quelle di servizio effettivamente prestato (sempre e solo per la parte dedicata alle farmacie e/o servizi sanitari) anche le proporzionali ore di assenza per infortuni sul lavoro, maternità obbligatoria (inclusa espressamente l’eventuale maternità anticipata), ferie, permessi straordinari retribuiti ex L.104/92 e L.53/2000, assenza per malattia oncologica.
Art.09) Effetti sugli istituti contrattuali.
Si chiarisce che il premio, così come individuato, non ha nessuna influenza sul TFR e sugli altri istituti contrattuali.
Art.10) Durata e carattere sperimentale
Il presente accordo ha carattere sperimentale ed è limitato esclusivamente all’annualità 2020, senza ultrattività. Le parti si impegnano comunque ad incontrarsi per monitorare l’andamento del presente accordo e per apportare le modifiche e migliorìe che risultassero concordemente opportune o necessarie.
Art.11) Disciplina fiscale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sperimentale risponde ai requisiti previsti dall’art. 1 comma 182 e seguenti della legge n. 208
del 28.12.2015 - legge di stabilità 2016 – come modificato dall’art.1 comma 160 della legge 11 dicembre 2016 n.232 – legge di stabilità 2017 - e del Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 25.03.2016, per accedere al regime fiscale agevolato di tassazione, disciplinando questo accordo un premio di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività ed efficienza anche in relazione ad operazioni di riorganizzazione dell’orario di apertura dei punti vendita e quindi di riorganizzazione del lavoro e turnazione del personale. Art.12) Condizione sospensiva
La validità del presente accordo sperimentale 2020 è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ASSSV, al quale verrà sottoposto.
Vergiate, il 24.09.2020.
Per le Organizzazioni Sindacali Territoriali - FILCAMS CGIL Varese
Per L’Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate - Il direttore dell’azienda