LA NULLITÀ PARZIALE Clausole campione

LA NULLITÀ PARZIALE. 1. Nullità di “singole clausole” o di “parti” del contratto e principio di conservazione. —
LA NULLITÀ PARZIALE. 111 Acquista qui Il meccanismo della nullità parziale era ignoto al codice del 1865 (6) come pure al Code civil, provenendo dall’esperienza tedesca, ove peraltro era (ed è ancor oggi) accolta una regola all’apparenza di segno opposto, quale quella contenuta nel § 139 BGB, che dalla clausola nulla fa derivare senz’altro la nullità dell’intero contratto, “a meno che si debba ritenere che sarebbe stato concluso anche senza la clausola nulla” (7). Riguardo all’ambito su cui incide la nullità, prevale in dottrina l’opi- nione che attribuisce valore meramente descrittivo alla distinzione tra nullità di una “parte” del contratto e nullità di “singole clausole”, sottoli- neando la sostanziale equivalenza delle due espressioni, anche in ragione della comune disciplina disposta dal legislatore (8). Al termine “clausola”, in questo e in altri simili contesti (9), si attribuisce comunemente il significato di singolo precetto dell’autonomia privata, anche composto da più proposizioni che si integrano a vicenda (clausola- precetto), munito dei requisiti dell’individualità rispetto al contenuto com- plessivo del contratto, e della inscindibilità in più “parti” isolatamente dotate di una qualche rilevanza giuridica (10). Si è inoltre precisato che il meccanismo della nullità parziale riguarda solo le clausole secondarie o
LA NULLITÀ PARZIALE. 3.5. Gli effetti della nullità nei confronti delle parti e dei terzi

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).