Istituti di patronato. 1. Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n. 304.
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Istituti di patronato. 1. ) Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n. 304804.
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Istituti di patronato. 1. Gli istituti Istituti di patronato delle organizzazioni Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’artdell'art. 12 della legge 20.5.197020 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.194729 luglio 1947, n. 304804.
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