Istituti di patronato Clausole campione

Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’adempimento dei compiti di cui alla L. n. 152 del 30 marzo 2001 hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno della Società senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al decre- to legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Istituti di patronato. 1) Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le moda- lità da stabilirsi con accordi aziendali.
Istituti di patronato. 1. Gli istituti di patronato delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell’art. 12 della legge 20.5.1970, n. 300, i compiti di cui al D.L. del C.P.S. del 29.7.1947, n. 304.
Istituti di patronato. 1 Per quanto concerne l’attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 12 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.
Istituti di patronato. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L.C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804. Il lavoratore può prendere contatto con gli Istituti di patronato in azienda durante le pause di lavoro. L'azienda consentirà l'affissione di comunicati dei Patronati sugli albi murali già esistenti e l'utilizzazione degli stessi locali messi a disposizione della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. stipulanti.
Istituti di patronato. Le Parti, in merito allo svolgimento dell'attività degli Istituti di patronato ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, all'interno dell'Azienda, convengono quanto segue:
Istituti di patronato. Con riferimento all’art.12 della legge 20 maggio 1970 n. 300, gli Istituti di Patronato possono svolgere le proprie attività assistenziali all’interno dell’azienda, utilizzando possibilmente un locale messo a disposizione dalla stessa.
Istituti di patronato. La norma in materia di istituti di patronato è mutata rispetto a quella di cui al CCNL 31.10.1995 esclusivamente nella forma.
Istituti di patronato. 1. Gli Istituti di patronato delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, hanno diritto di svolgere, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i compiti di cui al D.L.C.P.S. del 29 luglio 1947, n. 804.