INVESTIMENTO DEI PREMI Clausole campione

INVESTIMENTO DEI PREMI. I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote dei Fondi Esterni disponibili prescelti dal Contraentee costituiscono il Capitale investito. Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione o per eventuali versamenti aggiuntivi, il Contraente definisce liberamente come allocare il Capitale investito tra un massimo di 25 Fondi Esterni fra quelli elencati nell’allegato "Credemvita Private Collection - elenco dei fondi" sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli stessi. Ogni Fondo Esterno nel quale il Contraente può investire appartiene ad una Macro-Classe: all’interno di ogni Macro-Classe viene identificata la Classe di appartenenza del fondo stesso, come rappresentato nella tabella seguente: Le caratteristiche dei Fondi Xxxxxxx sono illustrate nel documento contenente le informazioni chiave delle opzioni di investimento sottostanti al Contratto “CREDEMVITA PRIVATE COLLECTION’’. Credemvita, nell’esclusivo interesse del Contraente, potrà rendere disponibili nel corso della durata contrattuale ulteriori Fondi Esterni, dandone preventiva informativa mediante sito web. In ogni giorno lavorativo, Xxxxxxxxxx inoltra gli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi Esterni: tali ordini sono inoltrati entro le ore 24.00 di tale giorno, definito “Giorno di Determinazione”. Il valore unitario della quota, riferito al Giorno di Determinazione, utilizzato ai fini del presente Contratto corrisponde a quello riconosciuto dalla Società che gestisce il Fondo Esterno a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione e rimborso. Per quanto attiene le regole valutative del valore unitario della quota, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave di ogni Fondo Esterno disponibile sul sito di Credemvita nonché delle singole Società che gestiscono i Fondi Esterni. A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni Fondo Esterno in caso di eventuale sospensione dell’operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione. Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è rilevato quotidianamente da Xxxxxxxxxx e viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Sia in caso di Premio iniziale che di premio aggiuntivo, ad ogni Fondo Esterno prescelto dovrà essere destinato un importo minimo di 1.000 Euro. Credemvita provvede ad assegnare le quote dei Fondi Esterni al Contratto dividendo l’ammontare del premio destinato...
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente procede alla scelta di uno dei tre profili previsti per l’investimento del primo premio unico e dei premi unici aggiuntivi tra la Gestione Separata ValorePiù ed il Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Futuro Sostenibile. Si rimanda al Regolamento della Gestione Separata e al Regolamento del Fondo Interno per ulteriori informazioni. I tre profili di investimento disponibili sono di seguito illustrati. Moderato 70% 30% Equilibrato 50% 50% Dinamico 30% 70% La selezione del profilo di investimento è limitata in base all’età assicurativa del Contraente: ▪ il profilo di investimento “Moderato” è selezionabile a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data di sottoscrizione del contratto non sia superiore a 85 anni; mentre, nel corso della durata contrattuale, tale profilo d’investimento è selezionabile indipendentemente dall’età raggiunta dal Contraente alla data della scelta; ▪ il profilo di investimento “Equilibrato” è selezionabile a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data della scelta, sia essa compiuta alla sottoscrizione del contratto, che nel corso della durata contrattuale, non sia superiore a 80 anni; ▪ il profilo di investimento “Dinamico” è selezionabile a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data della scelta, sia essa compiuta alla sottoscrizione del contratto, che nel corso della durata contrattuale, non sia superiore a 75 anni. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista dal profilo di investimento attivo sul contratto, è investito nella Gestione Separata ValorePiù in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale acquisito con il relativo premio corrisposto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 12. I capitali assicurati iniziali attivi corrispondenti alle prestazioni derivanti dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sono contrattualmente garantiti dalla Società in caso di decesso e/o di riscatto.
INVESTIMENTO DEI PREMI. I Premi versati (unico e aggiuntivi), al netto dei costi, sono investiti in quote dei Fondi interni prescelti dal Contraente e costituiscono il Controvalore delle quote dei Fondi Interni. Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione o per eventuali versamenti aggiuntivi, il Contraente definisce liberamente, coerentemente alle proprie caratteristiche, come allocare i Premi investiti tra i Fondi Interni di seguito elencati, sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli stessi: La Compagnia assegna le quote dei Fondi interni dividendo il Premio Investito sul/i Fondo/i interno/i selezionato/i per il corrispondente valore della quota. I valori delle quote dei Fondi interni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti al Giorno di calcolo relativo al Xxxxx Xxxxxx di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto il Premio Unico e i Premi aggiuntivi (Data di valuta). Esempio di determinazione del capitale investito espresso in quote Premio iniziale versato 20.000,00 € Costo fisso per spese di emissione Contratto 50,00 € Capitale investito 19.950,00 € Valore della Quota alla data di decorrenza 10,00 € Quote acquisite alla data di decorrenza 1.995,00 quote
INVESTIMENTO DEI PREMI. I premi versati dal Contraente, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, sono investiti per il 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il 70% nel Fondo Interno ValorePiù Italia. Per ulteriori informazioni riguardo la Gestione Separata e il Fondo Interno si rimanda ai rispettivi Regolamenti facenti parte integrante delle presenti Condizioni. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista, è investito nella Gestione Separata ValorePiù in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale acquisito con il relativo premio corrisposto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 12. I capitali assicurati iniziali corrispondenti alle prestazioni derivanti dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sono contrattualmente garantiti dalla Società. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nel Fondo Interno prevista, costituisce il premio investito in quote del Fondo Interno ValorePiù Italia. Il numero delle quote acquisite dal Contraente con ogni versamento si ottiene dividendo l’importo del premio investito per il valore unitario della quota, determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di pagamento del premio stesso. La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili, secondo le modalità illustrate nel Regolamento del Fondo Interno allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. La valorizzazione del patrimonio del Fondo è effettuata il terzo giorno lavorativo di ogni settimana. Se la regolare valorizzazione del patrimonio del Fondo è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l’operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l’investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviate fino a quando il v...
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente ha facoltà di scegliere tra due distinte modalità di gestione dell’investimento: ▪ Gestione Libera, che prevede l’investimento dei premi al netto dei costi nella Gestione Separata ValorePiù e in Fondi Interni Unit-Linked; ▪ Gestione Delegata, che prevede l’investimento dei premi al netto dei costi nella Gestione Separata ValorePiù e in una selezione di Fondi OICR Esterni. Nel corso della durata contrattuale il Contraente potrà modificare detta modalità di gestione, come previsto al successivo art. 18.
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie uno dei profili previsti per l’investimento del primo premio unico e dei premi unici aggiuntivi tra la Gestione Separata Vitafin e il Fondo Interno di tipo Unit Linked ValorePiù Azionario Classe B. I profili di investimento disponibili sono di seguito illustrati. Profilo di investimento Percentuale di investimento dei premi

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.