CAPITALI ASSICURATI Clausole campione

CAPITALI ASSICURATI. Il capitale garantito per ciascun Assicurato è determinato in base a quanto previsto dal CCNL o accor- do o regolamento aziendale, o da norme statutarie o di regolamento interno, viene comunicato dal Contraente all'inizio di ciascun periodo assicurativo e in caso di modifica, e risulta esclusivamente dalla Polizza e dalle Appendici emesse dalla Società. In ogni caso il capitale assicurato deve essere definito in base a criteri omogenei ed indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
CAPITALI ASSICURATI. Assicurazione automatica in caso di adesione : euro 40.000,00 con possibilità di estensione ad euro 105.000 Coloro che non abbiano aderito alla convenzione al termine del periodo di prova lo possono fare anche successivamente. In tal caso, trascorsi sei mesi dall’assunzione, è necessario produrre uno specifico questionario sanitario. Sulla base di tali informazioni la Direzione Vita si riserva la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari, determinare un sovrappremio o rifiutare il rischio. I dipendenti che non abbiano eventualmente aderito all’ assicurazione collettiva lo possono fare entro un mese di tempo dalla data di stipula del c.i.a. In tal caso non è richiesto lo specifico questionario sanitario.
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati sono quelli comunicati dal Contraente e sono stabiliti in base alle norme contenute nei CCNL di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati; tali criteri vengono resi noti agli Assicurandi a mezzo appropriata comunicazione aziendale.
CAPITALI ASSICURATI. La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore: Detti capitali si intendono raddoppiati con onere a carico del Dipendente fatta eccezione per quei Dipendenti che dovessero espressamente richiedere al Contraente di contenere i capitali di assicurazione extraprofessionale nella misura sopraindicata.
CAPITALI ASSICURATI. La garanzia si intende prestata per i seguenti capitali arrotondati al migliaio superiore: convenzionale così come definito al successivo art. 25.
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati sono stabiliti in base a criteri uniformi, indipendenti dalla volontà dei singoli Assicurati.
CAPITALI ASSICURATI. PER LE GARANZIE INFORTUNI
CAPITALI ASSICURATI. I capitali assicurati all'inizio di ogni periodo assicurativo sulle singole teste sono comunicati dal Contraente e sono stabiliti in base alle norme contenute nel Contratto, nell’Accordo e/o nel Regolamento Aziendale. Tali capitali saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. In caso di morte o di accertata invalidità totale e permanente dell’Assicurato, sempreché questi sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, verrà corrisposto il capitale assicurato sopra definito.
CAPITALI ASSICURATI. Il capitale assicurato per ciascun dipendente assicurato è pari a € 36.200,00