Periodo di indennizzo Clausole campione

Periodo di indennizzo. Per la Copertura “Interruzione dell’attività”: 3 mesi (con esclusione delle prime 4 ore) dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali. Per le Coperture “Costi e spese” e “Protezione dei dati personali”: 12 mesi dalla data della scoperta di una Violazione della sicurezza o di una Violazione della confidenzialità di dati personali.
Periodo di indennizzo. Per periodo di indennizzo, si intende qui il periodo che intercorre dalla data di calendario del Sinistro, e la data oltre la quale la Società non conteggerà più nessun indennizzo. Se l'arresto dell'attività si prolunga per un periodo superiore a quello Assicurato, la Società sarà responsabile per una somma calcolata in proporzione tra l'effettivo periodo di fermo, che causa il danno indiretto e quello Assicurato in Polizza, fermo restando quanto stabilito nelle condizioni dattiloscritte, relativamente alla franchigia temporale espressa in giorni di fermo dell’Attività.
Periodo di indennizzo. E’ il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre dodici mesi successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è convenuta per un periodo massimo di Indennizzo di 90 (novanta) giorni, al netto della Franchigia prevista in Polizza.
Periodo di indennizzo. L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 180 giorni, al netto della franchigia riportata in scheda riepilogativa; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è prestata per il Periodo di Indennizzo indicato in Polizza, al lordo della franchigia prevista; tale periodo di indennizzo decorre dal momento del Sinistro.
Periodo di indennizzo. Il periodo di 12 mesi che ha inizio dal giorno in cui oggettivamente comincia ad aver luogo la riduzione della clientela, ossia dalla data di effetto della disdetta del mandato di brokeraggio assicurativo conferitogli dal cliente danneggiato, a condizione che tale disdetta abbia come unica causa le circostanze di un sinistro coperto dalla garanzia “Responsabilità Civile Professionale” prevista in questa polizza e che venga data dal cliente dell’Assicurato non oltre i due anni successivi alla data della rispettiva richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato.
Periodo di indennizzo. E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva l’attività e/o la produzione. Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro. Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.
Periodo di indennizzo. L’Assicurazione è convenuta per l’interruzione massima convenuta nella scheda di Polizza, a partire dal momento del Sinistro. Ogni prolungamento del periodo di indennizzo determinato dall’impossibilità di parti e/o componenti in relazione alla vetustà degli impianti Assicurati, non sarà computato ai fini del calcolo del risarcimento dovuto a termini di Polizza; pertanto in nessun caso, il periodo di indennizzo, a seguito di Sinistro, potrà eccedere il tempo ragionevolmente necessario per la riparazione di un ente, di caratteristiche e prestazioni analoghe a quello Assicurato e per il quale parti e/o componenti necessarie siano reperibili sul mercato.
Periodo di indennizzo. Per ogni Sinistro il periodo di Indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’Impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima indicata nella scheda di Polizza, al netto della Franchigia temporale riportata nella scheda di Xxxxxxx.