Danni Clausole campione

Danni. Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Danni. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'Appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
Danni. Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).
Danni. Qualsiasi ammontare che l’Assicurato è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura include sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari, ove queste siano legalmente assicurabili.
Danni. Sono a carico dell'appaltatore le misure e le responsabilità per evitare il verificarsi di danni. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione del servizio, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore. In caso di sinistri e danni per causa di forza maggiore si applicano le norme vigenti. L’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, che copra i danni subiti dall’ente appaltante alle strutture, arredi e attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio; la polizza deve inoltre assicurare l’ente appaltante per la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione del servizio; la polizza, che deve prevedere i massimali indicati nel bando di gara, deve essere trasmessa all’ente appaltante almeno dieci giorni prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto ed è subordinata alla accettazione da parte del responsabile del procedimento/direttore dell’esecuzione.
Danni. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
Danni. Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a ca- rico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Danni. L’Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L’Impresa ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività oggetto dell’accordo a perfetta regola d’arte senza arrecare danni a chiunque che lo inducano a contestazioni verso la stazione appaltante. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà di chiunque. Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori. Qualora l’Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell’appalto. L’Impresa si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.
Danni. Art. 23 – Disposizioni in materia di sicurezza Art. 24 – Subappalto