Informazione e consultazione Clausole campione

Informazione e consultazione. 1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.
Informazione e consultazione. A livello aziendale - di norma annualmente - le aziende con più stabilimenti e le unità produttive con più di cinquanta dipendenti, tramite le associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
Informazione e consultazione. In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati:
Informazione e consultazione. Considerata la necessità di valutare con attenzione il processo di trasformazione e riforma del settore e le relative implicazioni istituzionali ed organizzative le parti convengono di istituire una sede a livello nazionale, di verifica ed approfondimenti congiunti. Tale sede di consultazione ed informazione avrà di norma cadenza annuale, potrà avere come oggetto questioni di obiettiva rilevanza attinenti il c.c.n.l. e potrà essere attivata comunque anche a richiesta di una delle parti nel caso si verifichino profondi cambiamenti che coinvolgano le prospettive del settore e i livelli occupazionali. In ottemperanza all'art. 9 della legge n. 125/1991 e al decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 1996, le aziende illustreranno, alle organizzazioni sindacali e ai Comitati per le pari opportunità ove esistenti, nei tempi previsti dalla legge stessa, il rapporto sul personale. Sarà, altresì, previsto un livello di consultazione territoriale e nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale.
Informazione e consultazione. 1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sindacali rivestono oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per un’efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo. Anche al fine suddetto, le Parti convengono alla opportunità di definire un sistema di Relazioni industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, coerenti allo spirito del protocollo 23 luglio 1993. Come riaffermato e consolidato dal Patto per lo sviluppo e l’occupazione del 22 dicembre 1998 e tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende. Nell’ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
Informazione e consultazione. 1. I soggetti titolari dei modelli di relazioni sindacali di cui al presente articolo sono le parti firmatarie del CCNL, nella composizione prevista dall’art. 11, comma 1, parti I e II.
Informazione e consultazione. Negli Enti con organico superiore a 15 dipendenti, l’informazione e la consultazione riguarderanno: - L’andamento recente e quello previsto dell’attività dell’Ente; - La situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - Le decisioni dell’Ente che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’or- ganizzazione del lavoro o dei contratti di lavoro; - Soluzione delle eventuali ripercussioni sul dato occupazionale in caso di modifiche o mutamenti significativi dell’organizzazione del lavoro o nelle modalità di servizio o nelle tecnologie produttive così come previsto dall’art. 75; - Articolazione degli orari di lavoro così come previsto dall’art. 50 secondo xxxxx; La consultazione avverrà secondo modalità di tempo e contenuto appropriate allo scopo: - Tra livelli pertinenti di direzione e di rappresentanza, in funzione dell’argomento trattato; - Sulla base delle informazioni, di cui ai punti precedenti, fornite dall’Ente e del parere che i rappresentanti dei lavoratori avranno diritto di formulare; - In modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di ottenere una risposta mo- tivata all’eventuale parere da loro espresso.
Informazione e consultazione. 1. L’informazione riguarda le materie individuate ai commi successivi.
Informazione e consultazione. 1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità del Liechtenstein e l’UE procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una delle parti contraenti, svolgono consultazioni.
Informazione e consultazione. CCNL TDS Artt. 1-3 Il CCNL li disciplina a livello nazionale, territoriale e aziendale, adempiendo così alla normativa nazionale e comunitaria in materia. A livello nazionale si prevede che annualmente le parti si incontrino per un esame congiunto di temi quali il quadro economico e produttivo del comparto, dinamiche strutturali, prospettive di sviluppo, processi di ristrutturazione, appalti, ecc. Sono inoltre oggetto di informazione specifiche materie quali dinamiche occupazionali, formazione e riqualificazione professionale, conseguenze dei processi di ristrutturazione, struttura dei comparti.. A livello territoriale si prevede che annualmente le parti si incontrino per un esame congiunto di temi quali dinamiche evolutive della rete commerciale e effetti sull’occupazione, calendario aperture domenicali e festive, orario apertura negozi. A livello aziendale si prevede che per le imprese con almeno 150, 200 o 300 dipendenti (se operano rispettivamente in una sola provincia, regione o a livello nazionale) sia realizzato annualmente l’esame congiunto di RELAZIONI SINDACALI specifici temi quali processi di terziarizzazione o esternalizzazione, innovazione tecnologica, utilizzo di atipici, ecc. Infine, per le aziende con almeno 50 dipendenti si prevede l’informazione su temi quali andamento recente e prevedibile, situazione occupazionale, decisioni che rilevino ai fini dell’organizzazione del lavoro. CCNL Art. 2 Prevede che le singole Associazioni ALIMENTARISTA imprenditoriali di categoria forniranno a FAI- CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nazionali, in apposito incontro a livello nazionale, informazioni complessive riguardanti materie espressamente individuate. Cadenza semestrale. In relazione a tali informazioni, a richiesta di una delle Parti, seguirà un esame congiunto sulle conseguenze delle informazioni rese nel corso del quale le Parti esprimeranno le loro autonome valutazioni. Analogo sistema di informazione e consultazione è previsto a livello regionale, per i gruppi industriali e per le aziende che abbiano significativa rilevanza nel comparto merceologico. La cadenza è annuale. CHIMICO valore positivo di informazione e consultazione a livello aziendale per la ricerca di soluzioni condivise e di un equilibrio di interessi. Previste: - apposita disciplina per i gruppi industriali, chiamati annualmente a realizzare un’informativa sugli investimenti, sull’occupazione, e su molte altre tematiche di