Indisponibilità temporanea dei prodotti Clausole campione

Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario deve comunicare immediatamente all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. In tal caso il Fornitore aggiudicatario deve indicare per ogni prodotto: • la denominazione; • il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; • la causa dell’indisponibilità. Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità e/o mancata consegna secondo i termini sopra indicati, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato come previsto nello Schema di Convenzione/Accordo Quadro.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare all’APSS, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell’ordine, la sopravvenuta indisponibilità specificando per ogni prodotto: - la denominazione e l’AIC; - il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; - la causa dell’indisponibilità. L’APSS precederà direttamente all’acquisto, a libero mercato, di uguali quantità e qualità del prodotto non consegnato addebitando l’eventuale differenza di prezzo che ne derivasse al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno. Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del prodotto oggetto della presente procedura a seguito di ritiro dello stesso dal mercato da parte del produttore per cessata produzione, il Fornitore dovrà: - dare comunicazione all’APSS con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni; - indicare il prodotto, avente equivalenti o migliori caratteristiche cliniche e quali/quantitative, che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o migliorative, allegando scheda tecnica, dichiarazioni/certificazioni richieste in sede di gara sottoscritte e copia della comunicazione di cessata produzione inoltrata all’AIFA. L’APSS procederà alla verifica dell’equivalenza del prodotto offerto, in sostituzione di quello aggiudicato e, in caso di accettazione, ne darà comunicazione alla ditta. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l’APSS procederà alla risoluzione del contratto.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Centrale Regionale di Committenza e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: • nel caso di farmaci emoderivati, immunoglobuline e vaccini: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato; • in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto: • la denominazione; • il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; • la causa dell’indisponibilità. Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato - come previsto nello Schema di Convenzione addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Centrale Acquisti e, contestualmente, alle Aziende Sanitarie ordinanti, la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti, indicando i motivi di carenza e la data di fine carenza. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi: • nel caso di farmaci emoderivati, immunoglobuline e vaccini: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato; • in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione e rottura di stock. In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto: • la denominazione; • il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; • la causa dell’indisponibilità. Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – farmaci 2022_tranche 6, nell’ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle XX.XX. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. Nei casi di carenza del farmaco aggiudicato, l’Azienda Sanitaria si rivolgerà agli altri operatori firmatari dell’Accordo Quadro secondo le modalità di cui al paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e solo in caso di ulteriore indisponibilità da parte di tutti gli operatori firmatari dell’Accordo procederà all’approvvigionamento sul mercato libero, addebitando la differenza agli aggiudicatari in parti uguali.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per ogni prodotto: ∙ la denominazione; ∙ il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; ∙ la causa dell’indisponibilità. Le Aziende Sanitarie si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i prodotti sul libero mercato come previsto nello Schema di Convenzione.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente all’Amministrazione richiedente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione. In tal caso il Fornitore aggiudicatario dovrà indicare per il prodotto: · la denominazione; · il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile; · la causa dell’indisponibilità. L’Irst si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare sul libero mercato addebitando l’eventuale maggior spesa sostenuta al Fornitore aggiudicatario eventuali prodotti analoghi anche ricorrendo ad altri enti, per evitare l’interruzione della fornitura riservandosi comunque di addebitare al Fornitore il maggior danno sostenuto. L’Irst si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di addebitare al Fornitore il maggior costo sostenuto per il rallentamento o l’interruzione del servizio.
Indisponibilità temporanea dei prodotti. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore nonché nei casi di: • indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del farmaco; • messa “fuori produzione” del farmaco da parte della ditta produttrice; il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alla ASL Capofila. In detta comunicazione il Fornitore dovrà evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del farmaco, la relativa causa ed indicare, altresì, la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna ed il periodo di indisponibilità. La ASL Capofila si riserva comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali da altro Fornitore con cui è stipulato l’Accordo Quadro, addebitando al Fornitore inadempiente l’eventuale differenza di prezzo, ovvero richiedendone l’acquisto direttamente al Fornitore allo stesso prezzo aggiudicato in gara.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: