ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO Clausole campione

ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO. Illustrazione dell’articolato contratto del Con accordo n.3/2015, l’Ateneo di Udine ha attivato interventi socio assistenziali a favore del personale tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli Studi di Udine, nei limiti delle disponibilità di bilancio appositamente destinate. Sotto il profilo dei contenuti, l’accordo n.3/2015 ha previsto che gli interventi si articolano in sussidi, da erogare in presenza di situazioni specifiche legate ad esigenze di natura personale o familiare e in benefit, che constano di un contributo economico da erogare alla generalità dei dipendenti a fronte di talune tipologie di spesa Nello specifico, i sussidi vengono erogati in base ad una graduatoria redatta in funzione della tipologia di evento verificatosi e alla situazione ISEE meno favorevole. I benefit vengono erogati, entro l’importo massimo di € 258,23. La procedura di erogazione dei sussidi e benefit, avviata nel 2016 in via sperimentale, ha evidenziato talune criticità che hanno indotto la parte pubblica e la parte sindacale a modificare l’accordo n.3/2015. In particolare l’accordo n.2/2017 è intervenuto nelle seguenti direzioni: - ridefinizione del limite massimo di ISEE portandolo da € 45.000 a € 35.000; - in relazione all’abbassamento del limite massimo di ISEE, individuazione di nuove fasce di reddito e di nuove percentuali di contributo; - valutazione delle richieste di contributo unicamente in relazione all’ISEE anzichè in relazione alla tipologia di spesa e all’ISEE; - ampliamento delle tipologie di spesa che danno diritto all’erogazione di contributo; - ridefinizione di alcune tipologie di spesa, con riferimento alla normativa vigente; - abbassamento dell’importo massimo erogabile per singola tipologia di spesa e dell’importo complessivamente erogabile. Nel corso del 2018, la parte pubblica e la parte sindacale hanno ritenuto opportuno apportare alcune modifiche all’accordo n.2/2017, al fine di renderne le previsioni più rispondenti alle richieste del personale dipendente. L’accordo 2/2018 del 21.03.2018 di revisione dell’accordo 2/2017 ha apportato le seguenti modifiche: - ridefinizione dell’importo massimo del benefit portandolo da € 258,23 a € 260; - ampliamento delle tipologie di spesa che danno diritto all’erogazione di benefit e sussidi; - ridefinizione di alcune tipologie di spesa, con riferimento alla normativa vigente. Il 10.04.2019 è stato stipulato l’accordo 2/2019 di ...
ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO. Illustrazione dell’articolato del contratto In data 4.04.2022 la Delegazione di parte pubblica dell’Università degli Studi di Udine, la RSU e le XX.XX. di Ateneo hanno sottoscritto, sulla base delle intese raggiunte nell’incontro di contrattazione, l’ipotesi di accordo “Criteri per la progressione economica orizzontaleanno 2021”. L’ipotesi in esame definisce i criteri generali di selezione per la progressione economica orizzontale delle categorie B, C, D ed EP - di seguito denominata PEO - per l’anno 2021 nel rispetto delle previsioni contrattuali e normative. In particolare, l’istituto delle PEO è disciplinato dagli artt. 79 e 82 del CCNL 16.10.2008, dall’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 23 del D. Lgs. 150/2009. Il testo dell’ipotesi individua le voci specifiche che compongono i singoli criteri, nonché il relativo punteggio, che verrà attribuito nel rispetto dei valori di soglia diversificati in ragione della categoria di appartenenza, in linea con gli indicatori ponderati previsti dall’art. 82 del citato CCNL. Dell’accordo fa parte un allegato nel quale il criterio b) Arricchimento professionale e il criterio c) Titoli culturali e professionali sono declinati e descritti con relativa formula di calcolo del punteggio nel rispetto e in applicazione dei principi di trasparenza. Si ricordano i pareri del Dipartimento della Funzione pubblica (prot. 7259 del 5.02.2014), del MEF (prot. 17635 del 27.02.2014), dell’ARAN (prot. 6400 del 15.04.2014), con i quali si fa presente che le progressioni economiche orizzontali non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno di espletamento della procedura selettiva, atteso quanto previsto dall’art. 79, comma 5 del CCNL del 16.10.2008.
ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DELL’ACCORDO. Articolo 1

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.