Modifiche all’Accordo Clausole campione

Modifiche all’Accordo. 1. Le modifiche al presente Accordo sono approvate con deliberazioni uniformi di tutti gli enti convenzionati.
Modifiche all’Accordo. (i) American Express potrà modificare qualsiasi disposizione dell’Accordo in qualsiasi momento, inclusa la facoltà di abrogare o variare le condizioni vigenti, mediante comunicazione scritta all’Esercizio con un preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che l’Esercizio sia una microimpresa ai sensi dell’art. 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, nel qual caso sarà dato un preavviso di 2 (due) mesi.
Modifiche all’Accordo. Qualora, per qualsiasi motivo, si rendessero necessarie modifiche al presente Accordo e/o agli allegati parte integrante dello stesso, le medesime dovranno essere concordate tra le Parti ed approvate per iscritto, verificandone la compatibilità con il presente Accordo.
Modifiche all’Accordo. Eventuali modifiche all’Accordo dovranno essere formalizzate per iscritto dalle Parti.
Modifiche all’Accordo. Indipendentemente da ogni disposizione contraria del presente Accordo, si concorda che se EA dovesse applicare in futuro qualsiasi cambiamento alla presente disposizione d'arbitrato (escluso un cambiamento all'indirizzo della Notifica di Controversia), l'utente potrà rifiutare il cambiamento in questione inviando a EA una notifica scritta entro trenta (30) giorni dal cambiamento all'indirizzo della Notifica di Controversia sopra riportato. Rifiutando qualsivoglia cambiamento futuro, l'utente acconsente alla soluzione tramite arbitrato di ogni controversia tra le parti in accordo con la presente disposizione.
Modifiche all’Accordo. Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe. Roma, 22 novembre 2018 Allegati:
Modifiche all’Accordo. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
Modifiche all’Accordo. (Omissis)
Modifiche all’Accordo. Il presente Accordo può essere modificato e adattato, in particolare in caso di modifiche della legislazione in materia di protezione dei dati personali, o di provvedimenti delle Autorità di controllo. Il Cliente dovrà fornire piena collaborazione alla modifica del presente Accordo. Qualora il Cliente operi quale Responsabile del trattamento in nome di titolari terzi (es., Agenzia Web che gestisce siti per conto di terzi), il Cliente dovrà garantire di aver ricevuto regolare nomina/designazione quale responsabile del trattamento dal titolare e che VHosting sia stata designata quale sub-responsabile del trattamento. Il Cliente dovrà ulteriormente garantire che le istruzioni fornite a (Dati Azienda) sono allineate e compatibili con le istruzioni ricevute dal titolare del trattamento. Il Cliente dovrà garantire che le istruzioni saranno fornite solo dal Cliente e non dal titolare, a meno che il Cliente non abbia cessato l’attività.
Modifiche all’Accordo. Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo del presente accordo dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti stesse e ne costituirà atto aggiuntivo.