Common use of Il Subappalto Clause in Contracts

Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; ⮚ ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; ⮚ a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; ⮚ ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; ⮚ a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; ⮚ a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; ⮚ ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; ⮚ a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; ⮚ a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; ⮚ a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; ⮚ a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 105 del D.Lgs. 163/200650/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; ⮚ - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente e dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal X.Xxx. 56/2017; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; ⮚ effettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente);‌ - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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Il Subappalto. L’affidamento in Il subappalto o in cottimo delle opere oggetto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le disposizioni di del Contratto di Accordo Quadro, quelle del Capitolato Speciale di Appalto, nonché quelle contenute negli eventuali contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’artogni caso previa autorizzazione della committente. 118 Le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.LgsD. Lgs. 163/200650/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei servizi. Il L’operatore economico al momento della presentazione dell’offerta deve, pena la non autorizzazione al subappalto: - dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: ⮚ nella procedura in fase di affidamento dell’Accordo Quadro, ad esecuzione; - indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le tipologie e le parti di lavoro delle prestazioni, nonché la relativa quota percentuale, che intende subappaltare; - indicare subappaltatore con relativo PASS-OE - presentare per ogni subappaltatore la stessa documentazione prescritta per il concorrente, relativamente al possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione, come di seguito meglio specificato; In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall’art. 105 commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016. Se, in fase di gara, il concorrente non subappaltare o ad affidare risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza escluso, ma gli sarà preclusa in cottimo altre categorie caso di lavori diverse da aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto. Se, in fase di esecuzione, il committente rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell’esecutore. Ferme tutte le conseguenze di legge, xxx comprese quelle penali. Si applicano tutte le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, che i concorrenti sono invitati a rileggere con molta attenzione, prima della presentazione delle loro offerte. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e norme collegate. Si applica l'art. 105 comma 12 D. Lgs. 50/2016. La committente effettuerà pagamenti diretti nei confronti del concorrente aggiudicatario e di ogni suo tempo indicate nell’offerta; ⮚ ad indicare all’atto dell’offerta subappaltatore, per la quota parte di loro spettanza, relativamente a ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; ⮚ a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; ⮚ ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cuiesecutivo dell'accordo quadro, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; ⮚ a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; ⮚ a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; ⮚ ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; ⮚ a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; ⮚ a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; ⮚ a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; ⮚ a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltatedisposizioni legislative.

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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in a cottimo parte delle lavorazioni; ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ subappaltare;- - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazionel’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, individuare quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavorilavori ; - a trasmettere all’Amministrazione all’amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stessodall’Aggiudicatario; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto sub_appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazionel’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate (per il subappalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 105 del D.Lgs. 163/200650/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazionidel servizio; ⮚ nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; ⮚ a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; ⮚ - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro del servizio che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioniattività, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente vigente; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavoriservizi; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori servizi da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle lavorazioni; - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta le parti di lavoro che intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di lavoro che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazionel’autorizzazione ; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art.2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente ; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateeffettuate (per il sub_appalto di lavorazioni afferenti alla categoria prevalente); - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il subappalto sub_appalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate.

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