Common use of IL CONTRATTO DI RETE Clause in Contracts

IL CONTRATTO DI RETE. La disciplina civilistica del contratto di rete ha un’evidente rilevanza per l’applicazione dell’agevolazione in esame e, pertanto, se ne richiamano di seguito gli elementi principali. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce che “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (primo periodo). Elemento essenziale del “contratto di rete” è il “programma comune di rete”, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale. A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base alla lettera c) il contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …;”.

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IL CONTRATTO DI RETE. La disciplina civilistica del Il contratto di rete è lo strumento che il legislatore ha un’evidente rilevanza individuato, per l’applicazione dell’agevolazione in esame el’implementazione di rapporti di crescita duraturi e proficui tra le imprese. È stato introdotto dall’art. 3, pertanto, se ne richiamano di seguito gli elementi principali. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-D.L. 5/2009, convertito in legge 33/2009. Tale disciplina ha subìto nel tempo notevoli evoluzioni. Le più rilevanti consistono, negli emendamenti proposti ed approvati tramite la legge 99/2009 e la successiva modifica ad opera del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 5 122/2010. L’art. 42 (che sostituisce l’art. 4-ter della legge 33/2009) di quest’ultima legge, al comma 2-bis mette in evidenza la prima definizione giuridica del 2009 stabilisce che contratto di rete, stabilendo che: “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” (primo periodo). Elemento essenziale del “contratto mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di rete” è il “un programma comune di rete, sulla base del quale gli imprenditori “si obbligano … a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione La sostanziale differenza con il disposto della legge 33/2009, consiste, nella volontaria costituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini comune, in precedenza resi obbligatori; nell’introduzione del regime di responsabilità limitata, per le obbligazioni assunte nell’esecuzione del programma di rete; nell’ampliamento delle attività relative allo scambio di informazioni e prestazioni industriali. Con il D.L. n 83/2012, convertito in legge 134/2012, viene integrato il contenuto dell’art. 4-ter della validità legge n. 33/2009 con il seguente testo: “Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: 2 Numero soppresso dall’art. 36 comma 4 del D.L. 170/2012, convertito in legge n. 122/2012. Il punto 3 sopracitato, si appresta ad essere modificato introducendo all’inizio del periodo, la frase “qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4- quater”. In relazione a questo, sono immediatamente sorti dei dubbi interpretativi, relativi alla rubricazione dell’art. 17 del “collegato agricoltura” approvato il 7 luglio 2016, con il quale si è definita la modifica appena descritta. Tale articolo è inserito infatti nel titolo III “Disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari”, che è a sua volta denominato “Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare”. Sembrerebbe così, che tale disciplina debba essere applicata solo ed esclusivamente alle imprese agricole, mentre secondo la tecnica di interpolazione utilizzata dal legislatore tale novità sembra essere riferita a tutte le reti di impresa. Pertanto, in attesa di maggiori delucidazioni da parte del legislatore, sembra prevalere il tradizionale criterio di interpretazione della legge, secondo il quale la rubrica non costituisce parte integrante delle disposizioni in fase di interpretazione. In caso di conflitto tra la rubrica ed il testo dell’articolo, dovrebbe prevalere quest’ultimo. Infine, con il decreto legge n. 179/2012 (decreto sviluppo bis), convertito in legge n. 221/2012, viene ulteriormente integrato l’art. 4-ter della legge n. 33/2009, introducendo la frase: “il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte”; viene così prevista la rete senza soggettività giuridica (nel caso normale), e la rete con soggettività giuridica. Gli adempimenti necessari all’acquisto della soggettività giuridica, sono previsti dall’art. 4-quarter della legge n. 33/2009, modificato dalla stessa legge n. 221/2012, nel quale viene disposta la stipula del contratto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure in alternativa, è possibile procedere alla firma digitale ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005. La previsione delle reti con soggettività giuridica, è funzionale al superamento della visione del contratto di rete come contratto di scambio, consacrandone la natura associativa. Prima del decreto n. 179/2012, la dottrina era divisa in merito alla natura del contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo le imprese aderenti a contratti secondo una parte di questa, dal contratto di rete che prevedano l’istituzione del prendeva vita una figura dotata di propria soggettività giuridica; secondo alcuni originava solamente un rapporto obbligatorio derivante dalla comunione di diritti sul fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscalepatrimoniale; secondo altri tale contratto aveva una duplice natura, associativa e di scambio, in relazione alla connotazione attribuita al contratto stesso. A completamento delle indicazioni Per distinguere in maniera puntuale la rete priva di principiosoggettività giuridica, da quella dotata della stessa, è bene puntualizzare il significato di soggettività giuridica. Questo si distingue dal concetto di personalità giuridica, il comma 4-ter stabiliscequale risulta essere, il più ampio e intenso meccanismo di imputazione degli effetti giuridici nel caso di attività in comune e si applica, solo ed esclusivamente alle associazioni riconosciute, alle lettere da a) a f)società di capitali, alle cooperative ed alle fondazioni. Esistono poi concetti intermedi, che si pongono quindi tra il contenuto puntuale concetto di personalità giuridica e quello di soggettività giuridica. Si tratta di forme di soggettività collettiva applicabili ad associazioni non riconosciute, società di persone e consorzi con attività esterna. Nel caso del contratto di rete, è lo stesso legislatore a stabilire che questo non verrà dotato di personalità giuridica, ma si tratterà di soggettività giuridica, volendo identificare semplicemente un soggetto portatore di interessi, tutelati dal diritto in modo tale da estendere la già ampia flessibilità dello strumento. In particolareSempre l’art. 4-ter della legge n. 33/2009, in base alla lettera c) modificata dalla legge n. 134/2012, definisce il contenuto minimo obbligatorio del contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a nei seguenti punti: versare al fondo fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “; se consentito dal programma, l’esecuzione l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato destinato, costituito ai sensi dell’articolo dell'articolo 2447-bisbis3, primo comma, lettera a), del codice civile …civile;”.

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Samples: Convenzione Cassa Deposito E Prestiti E Abi 5 Agosto 2014 Integrata Dall’addendum 10 Dicembre 2014 Che Modifica Il Plafond Reti Pmi

IL CONTRATTO DI RETE. La disciplina civilistica Il contesto economico in cui le imprese si trovano ad operare è sempre più caratterizzato dall’economia della conoscenza (Zanda, 2012), dove le risorse materiali tipiche del contratto contesto aziendale, beni e persone, vengono affiancate da asset di natura immateriale, le conoscenze, appunto, che vanno a stimolare processi di apprendimento, innovazione e aumento di competitività. Per riuscire a combattere le maggiori difficoltà legate al contesto imprenditoriale italiano, situazione di crisi costante e scarsità di risorse, come accennato nel capitolo 1, le aziende devono trasformarsi in “aziende della conoscenza che fondano la loro esistenza sui princìpi della collaborazione e della condivisione del sapere, al fine di creare valore nel lungo periodo” (Xxxxxx, 1998). Ma ogni impresa potrebbe essere interessata da questa trasformazione? Certamente: si pensi all’impresa che volesse investire nella produzione di energia da fonti rinnovabili, come sono le biomasse legnose. In prima istanza dovrebbe attivarsi per la creazione di conoscenze approfondite in merito ad una pluralità di campi che non solo riguardano l’investimento vero e proprio, il cogeneratore6 ad esempio, ma anche tutta una serie di informazioni su legislazione, modalità di produzione dell’energia, logistica nello stoccaggio delle materie prime, e infine supporto e assistenza alla rete ha un’evidente rilevanza per l’applicazione dell’agevolazione commerciale, nel caso in esame e, pertanto, se ne richiamano cui si volesse mettere in piedi un sistema di seguito gli elementi principalivendita dell’energia a terzi. Il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009 stabilisce contesto economico e il susseguente mutamento delle aziende in “aziende della conoscenza” trovano nella collaborazione un’arma efficacie per lo sviluppo di una maggiore competitività, sia a livello nazionale che internazionale. Nel contesto italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese, il Legislatore ha percepito questo stimolo derivante dal mutamento economico. Con il contratto Più precisamente, a partire dall’emanazione delle leggi 133/2008 e 33/2009, le aziende contemporanee possono dar vita a una nuova forma aggregativa derivante dalla sottoscrizione di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercatoun accordo riconoscibile come modello reticolare formale…” (primo periodoLombardi, 2015). Elemento essenziale del “contratto Ricordando il capitolo 1, le tipologie di rete” è il “programma comune di rete”aggregazioni tra imprese sono divise in equity, sulla base del quale gli imprenditori “basate quindi su rapporti patrimoniali e obbligatoriamente formali, e non equity. Queste ultime vengono poi distinte in: informali, cioè la collaborazione che si obbligano … a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. Il contratto di rete, inoltre, “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso” (secondo periodo). Sebbene l’istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell’organo comune non costituiscano elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete, per quanto si dirà nel seguito deve ritenersi che solo instaura tra le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale. A completamento delle indicazioni di principio, il comma 4-ter stabilisce, alle lettere da a) a f), il contenuto puntuale del contratto di rete. In particolare, in base alla lettera c) il contratto di rete deve indicare “la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo”. La medesima lettera c) precisa altresì che “se consentito dal programma, l’esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile …;”.fonda

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