Fondi Interni Assicurativi Clausole campione

Fondi Interni Assicurativi. Entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa Poste Vita: ▪ redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo ▪ pubblica il rendiconto sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx ▪ rende disponibile il rendiconto all’Assicurato su sua richiesta.
Fondi Interni Assicurativi. Fondi d’investimento per la gestione di contratti assicurativi di tipo Unit linked, costituiti all’interno dell’Im- presa di Assicurazione e gestiti separatamente dalle altre attività dell’Impresa di Assicurazione stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dall’Investitore-contraente.
Fondi Interni Assicurativi. Le caratteristiche dei fondi interni assicurativi sono riportate nel Regolamento dei fondi annesso al presente Fascicolo. Il Xxxxx Xxxxxxxxx si riserva, in qualunque momento, la possibilità di ampliare la gamma dei fondi assicurativi disponibili all’investimento.
Fondi Interni Assicurativi. Il Contratto prevede l’investimento di parte del Premio Investito in uno dei seguenti Fondi Interni Assicurativi: Poste Vita Moderato
Fondi Interni Assicurativi. La Compagnia redigerà il rendiconto annuale della gestione per ogni Fondo Interno Assicurativo nei tempi e con le modalità previste dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile. Non appena disponibile, il ren- diconto della gestione sarà disponibile sul sito internet della Compagnia, xxx.xxxxxxxxx.xx. Il Contraente potrà richiedere copia del rendiconto dal momento in cui lo stesso sarà disponibile.
Fondi Interni Assicurativi. Con riferimento al Premio Investito nel Fondo Interno Assicurativo, la Compagnia non prevede alcuna garanzia di rimborso del capitale né di pagamento di un rendimento minimo. Il Contraente si assume pertanto i rischi finanziari che derivano dagli strumenti finanziari in cui il Fondo Interno Assicurativo investe. Conseguentemente, l’ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia in caso di decesso dell’Assicurato nonché in caso di Riscatto, potrebbe risultare inferiore al Premio Investito nel Fondo Interno Assicurativo. Il Premio investito nel Fondo Interno Assicurativo è collegato all’andamento del valore degli attivi contenuti nel Fondo Interno Assicurativo, da cui dipende il valore delle Quote del Fondo Interno stesso acquisite dal Contraente. Lo scopo dei Fondi Interni Assicurativi è di realizzare una crescita del capitale attraverso una gestione professionale attiva rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (il Benchmark).
Fondi Interni Assicurativi. Il premio investito viene ripartito nei fondi interni di seguito elencati, in base alle percentuali stabilite dall’Investitore - Contraente e indicate nel modulo di Proposta: • Italiana Linea Stabile, la cui tipologia degli strumenti finanziari consente di perseguire una sostenuta redditività del capitale nel medio periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia in quello azionario. Il patrimonio di questa Linea è costituito prevalentemente da O.I.C.R.; Il profilo di rischio è medio basso e la valuta di denominazione è in euro. • Italiana Linea Bilanciata Vivace, la cui tipologia degli strumenti finanziari consente di perseguire una sostenuta redditività del capitale nel medio periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia in modo significativo in quello azionario. Il patrimonio di questa Linea è costituito prevalentemente da O.I.C.R.; la componente azionaria risulta essere tendenzialmente tra il 30,00% ed il 50,00%, a seconda delle valutazioni del gestore. Il profilo di rischio è medio basso e la valuta di denominazione è in euro. • Italiana Linea Bilanciata Aggressiva, la cui tipologia degli strumenti finanziari consente di perseguire una sostenuta redditività del capitale nel medio - lungo periodo, con investimenti orientati in larga misura nel comparto azionario, con una quota relativamente contenuta del comparto obbligazionario. Il patrimonio di questa Linea è costituito prevalentemente da O.I.C.R.; la componente azionaria risulta essere tendenzialmente tra il 50,00% e il 70,00%, a seconda delle valutazioni del gestore. Il profilo di rischio è medio e la valuta di denominazione è in euro.
Fondi Interni Assicurativi. Entro i termini e con le modalità stabiliti dalla normativa Poste Vita: ▪ redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno Assicurativo ▪ pubblica il rendiconto sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx ▪ rende disponibile il rendiconto all’Assicurato su sua richiesta. Se cambiano delle informazioni nel Set Informativo, Poste Vita pubblica sul sito l’ultima versione aggiornata. Se cambiano le informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del Contratto, Poste Vita le comunicherà al Contraente nei termini previsti dalla normativa vigente. Se cambiano delle informazioni nei Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno Assicurativo, anche per effetto di cambiamenti normativi successivi alla conclusione del Contratto, Poste Vita li comunica alla prima occasione utile al Contraente. Tutti gli aggiornamenti sono comunque pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Se il Controvalore delle Quote si riduce di oltre il 30% rispetto all’ammontare del Premio Investito nel Fondo Interno Assicurativo, considerando i riscatti e gli Switch Volontari, Poste Vita lo comunica per iscritto al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data della riduzione e si impegna a farlo per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Fondi Interni Assicurativi. Il Contratto offre la possibilità di investire in un Fondo Interno Assicurativo tra quelli offerti dal presente Contratto, Fondi le cui caratteristiche sono di seguito riportate. L’Impresa determina il livello di rischio considerando numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza dei Fondi Interni Assicurativi, la volatilità relativa al valore delle quote dei Fondi stessi ed altri fattori di ri- schio quali, ad esempio, il rischio di controparte, il rischio di interesse e di valuta. Un’analisi esemplificativa del grado di rischiosità può essere comunque effettuata avendo presente la vo- latilità delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, negli ultimi tre anni, secondo la seguente tabella: Volatilità Quote del Fondo NEGLI ULTIMI 3 ANNI Profilo di rischio A tale proposito si precisa comunque che la determinazione di una rigorosa corrispondenza biunivoca tra un determinato profilo di rischio e i valori di un parametro prefissato, come appunto la volatilità, presenta non pochi profili di criticità, sostanzialmente riconducibili a quanto segue: • il profilo complessivo di rischio dipende da una molteplicità di fattori, che possono incrementare o dimi- nuire la rischiosità dell’investimento in maniera più o meno correlata tra loro; • i valori assunti dalla volatilità variano al variare del periodo storico di osservazione e quindi la definizione di classi di rischiosità “assolute” sarebbe conseguentemente soggetta a variazioni nel corso del tempo; • la volatilità storica potrebbe essere diversa da quella attesa per il futuro; • l’effettiva allocazione delle attività all’interno dei Fondi Interni Assicurativi non è costante nel tempo, ma può variare all’interno dei limiti consentiti dal Regolamento. Nell’indicazione delle rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti la politica di gestione dei Fondi Interni Assicurativi i termini qualitativi utilizzati hanno il seguente significato generale: I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali dei Fondi Interni Assicurativi, posti i limiti definiti nel Regolamento dei Fondi.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: