DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO Clausole campione

DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. I SOTTOSCRITTI INVESTITORE-CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DALL’INVESTITORE-CONTRAENTE): Attenzione: nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all’Impresa di Assicurazione, ovvero al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario dell’Impresa di Assicurazione, la prova dell’avvenuto pagamento del premio all’Impresa di Assicurazione è rappresentata dall’indicazione dell’importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla rac- colta della presente Proposta-Certificato.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni dell’investitore-contraente e dell’Assicurato devono essere complete ed esatte, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. L’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, della prestazione caso morte.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni rese dall’Investitore - Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichia- razioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del Contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia, secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile:
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni rese dall’Investitore-Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete; dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. I SOTTOSCRITTI INVESTITORE-CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DALL’INVESTITORE-CONTRAENTE):
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni dell’Investitore-Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l’Impresa di Assicurazione non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, l’Impresa di Assicurazione stessa:
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni rese dall’Investitore-Contraente o dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per il con- senso alla stipula del contratto da parte della Società. (artt.1892 e 1893 Codice Civile). L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato in base all’età reale. Secondo quanto previsto dalla Normativa PIR, l’Investitore-Contraente deve essere una persona fisica residente ai fini fiscali in Italia e non può essere contestualmente titolare di un altro PIR; l’Investitore-Contraente non può inoltre sottoscri- vere il contratto nell’ambito dell’esercizio di attività d’impresa commerciale. In relazione a quanto sopra, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia, all’atto della sottoscrizione del modulo di propo- sta, un’autocertificazione con la quale lo stesso attesti la sussistenza degli anzidetti requisiti. L’Investitore-Contraente dovrà comunicare l’eventuale venir meno di uno o più dei requisiti sopra richiamati, al fine di consentire alla Compagnia di determinare correttamente il regime fiscale da applicare al contratto. L’Investitore-Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti ri- chiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il VITTORIA IN AZIONE ITALIA PIR Condizioni di Assicurazione rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l’applicazione delle misure previste dall’Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni rese dall'Investitore-Contraente e dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. Eurovita, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, ha diritto: - quando esista malafede o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; - quando non esiste malafede o colpa grave, di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni; di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.
DICHIARAZIONI DELL’INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO. Le dichiarazioni rese dall’Investitore-Contraente o dall’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete per il consenso alla stipula del contratto da parte della Società. L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica del capitale assicurato in base all’età reale. L’Investitore-Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l’impossibilità ad adempiere all’obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l’obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l’operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l’applicazione delle misure previste dall’Art.23 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.