Common use of Fideiussione Clause in Contracts

Fideiussione. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale garanzia: - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 93, comma 4 del D.Lgs.50/2016);  deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 93, comma 9 del D.Lgs.50/2016);  deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, e art. 103 e 105 del D.Lgs.50/2016). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato. In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva. Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta; il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. L’Azienda, provvede a restituire e/o svincolare la relativa garanzia provvisoria: all’aggiudicatario, nei termini e nelle condizioni evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara; ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 93 DLgs 50/2016) dagli atti di determinazione. Pure, provvede alla restituzione della garanzia, nell’ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 93, comma 9 del DLgs 50/2016).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

Fideiussione. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale garanzia: - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 93, comma 4 del D.Lgs.50/2016); deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 93, comma 9 del D.Lgs.50/2016); deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, e art. 103 e 105 del D.Lgs.50/2016). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato. In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva. Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta; il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. L’Azienda, provvede a restituire e/o svincolare la relativa garanzia provvisoria: all’aggiudicatario, nei termini e nelle condizioni evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara; ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 93 DLgs 50/2016) dagli atti di determinazione. Pure, provvede alla restituzione della garanzia, nell’ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 93, comma 9 del DLgs 50/2016).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

Fideiussione. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DLgs 385/1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale garanzia: - deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 9375, comma 4 del D.Lgs.50/2016D.Lgs.163/2006); deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 9375, comma 9 5 del D.Lgs.50/2016D.Lgs.163/2006); deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 9375, comma 8, e art. 103 e 105 113 del D.Lgs.50/2016D.Lgs.163/2006). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 9375, comma 7 del D.Lgs.50/2016D.Lgs.163/2006), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006), unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificatoautocertificato (punto 5 dell’allegato 2). In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva. Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta; il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. L’Azienda, provvede a restituire e/o svincolare la relativa garanzia provvisoria: all’aggiudicatario, nei termini e nelle condizioni evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara; ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 93 79 DLgs 50/2016163/2006) dagli atti di determinazione. Pure, provvede alla restituzione della garanzia, nell’ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 9375, comma 9 del DLgs 50/2016163/2006).

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Samples: Disciplinare Di Gara E

Fideiussione. La fideiussione bancaria dovrà almeno garantire almeno la somma di € 11.500,69 pena l’esclusione dalla gara, ed è a completo carico del Richiedente, è posta a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni, del pagamento delle sanzioni, nonché dalle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere durante l'affitto per fatto dell'affittuario, a causa di inadempimento o assicurativa inesatto adempimento dei suoi obblighi. E’ fatto obbligo all’affittuario di reintegrare la somma garantita ogni qualvolta tale somma venga ridotta per i motivi testé specificati. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la fideiussione risultasse insufficiente. In caso di aumento e/o diminuzione delle superfici messe a disposizione per la coltivazione si manterrà la stessa fideiussione presentata in sede gara fino al termine del contratto. La fideiussione potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 107 del DLgs 385/1.9.1993decreto legislativo 1 settembre 1993, che svolgono n. 385 ed in via esclusiva o prevalente attività possesso di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle FinanzeFinanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale garanzia: - deve La fideiussione bancaria o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’articolo 93 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. e potrà essere redatta utilizzando lo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i.; dovrà avere scadenza non prima del 28/02/2025; dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944, 1957 comma 2, 2 del codice civile; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima l’operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda (art. 93, comma 4 del D.Lgs.50/2016);  deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione al momento della sua scadenza (art. 93, comma 9 del D.Lgs.50/2016);  deve contenere l’impegno del fideiussore (istituto bancario assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 385/1993) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l’Operatore Economico concorrente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8, e art. 103 e 105 del D.Lgs.50/2016). Se non prestata tramite polizza fideiussoria o assicurativa, alla garanzia provvisoria deve essere unito conforme impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, di cui al punto precedente. Tale impegno deve essere presentato anche dagli Operatori Economici non tenuti alla presentazione della garanzia provvisoria, il cui valore del/i lotto/i sia inferiore a € 40.000,00. L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’1%) (art. 93, comma 7 del D.Lgs.50/2016), qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti unendone conforme certificazione. Il possesso di tale certificazione può essere autocertificato. In tale caso, l’originale o la copia conformizzata deve essere presentata unitamente alla garanzia definitiva. Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La garanzia provvisoria potrà essere escussa e copre: la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; la falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta; il non fornire la prova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti; la mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; il mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. L’Azienda, provvede a restituire e/o svincolare la relativa garanzia provvisoria: all’aggiudicatario, nei termini e nelle condizioni evidenziate nel contesto del Disciplinare di Gara; ai non aggiudicatari, entro un termine di tempo di 30 giorni (art. 93 DLgs 50/2016) dagli atti di determinazione. Pure, provvede alla restituzione della garanzia, nell’ipotesi in cui stabilisca di non procedere ad alcuna aggiudicazione (art. 93, comma 9 del DLgs 50/2016)stazione affittante.

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Samples: Contratto D' Affitto Agricolo Stipulato a Mezzo Di Accordo Ai Sensi Dell’art.45 Della Legge 203/82