Spese di trasporto Clausole campione

Spese di trasporto. La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto all’ambulatorio o all’Istituto di cura e da un Istituto di cura all’altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.
Spese di trasporto. 7.1. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente, per servizi resi fuori dal territorio provinciale della ns. sede.
Spese di trasporto. La Compagnia assicura, per ogni Infortunio indennizzabile ai termini di Convenzione, il rimborso delle spese di trasporto (aereo o ferroviario o ambulanza), sostenute dall’Assicurato in caso di Infortunio che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato, in Italia o all’estero o alla sua residenza fino a concorrenza Euro 10.000,00. La Compagnia effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Spese di trasporto. Fermo restando quanto previsto dall’art. 70 del CCNL, in tema di “rimborso delle spese effettive di viaggio”, si prevede , ove non sia praticabile l’utilizzo del mezzo pubblico o di mezzo aziendale, da parte dei dipendenti dell’auto di proprietà, il riconoscimento di € 0.40 al km. In caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico verrà rimborsato il costo effettivamente sostenuto e giustificato. Per quanto concerne l’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali ovvero di mezzi di trasporto propri, verranno rimborsate le spese per pedaggi autostradali e parcheggi effettivamente sostenute e documentate.
Spese di trasporto. Tutte la spese di trasporto e consegna ed ogni altro eventuale onere connesso con le spedizioni, sono a carico dell’impresa, la quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa e senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante, nel luogo di destinazione indicato. Deterioramenti dovuti a negligenze o legati alla consegna, conferiscono alla stazione appaltante il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli rifiutati al collaudo.
Spese di trasporto. Spese di trasporto nell’ospedale più vicino ed appro- priato in caso di ricovero d’urgenza. Se il medico del- la Medicall lo ritiene necessa- rio, il paziente può es- sere – in seguito o anche prima se lo stato medico e la lontananza lo permettono – sanitariamente rimpa- triato e ricoverato in un ospedale vicino al suo domi- cilio. Per la presa a carico di queste spese è neces- sario che il medico della Medicall possa decidere cir- ca il momento ed i mezzi del rimpatrio. Se il pazien- te, per ragioni personali, decide di continuare il tratta- mento al suo domicilio o in un altro stato, deve assu- mere lui stesso le spese del trasporto. Spese di trasporto della salma o dell’invio dell’urna (al domicilio anteriore della persona deceduta).
Spese di trasporto. 4.2 Diarie (per personale in missione fuori dal Paese di appartenenza e per partecipanti a conferenze/seminari), che comprendono anche il trasporto locale.
Spese di trasporto. Il budget fornito ad inizio progetto comprende tutte queste tipologie. Dalle spese di viaggio sono esclusi i trasferimenti urbani, che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei è ammesso il rimborso del costo del biglietto in classe turistica, anche emesso da una agenzia di viaggio (compreso il costo di emissione).
Spese di trasporto. Le spese di trasporto sono a totale carico del Fornitore. Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario ed alla Direzione Approvvigionamenti e Contratti dell’A.Q.P. SpA, indicando gli estremi della spedizione il numero dei colli e del loro contenuto nonché il nome dell’eventuale spedizioniere.
Spese di trasporto. 1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.