Documento di trasporto Clausole campione

Documento di trasporto. Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: • data e numero di ordine, • luogo di consegna, • riferimenti relativi all’ordinativo, L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’Azienda si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento, tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
Documento di trasporto. Biglietto di viaggio in: treno, aereo, nave o altro mezzo di trasporto.
Documento di trasporto. I particolari ordinati dovranno essere accompagnati dal Documento di Trasporto, compilato in conformità alla vigente normativa di legge, e dal packing-list. Nel Documento di Trasporto dovranno essere indicate chiara- mente la destinazione dei prodotti ordinati, il peso totale, il numero dei colli, il quantitativo, la denominazione dei particolari e codici articolo TECNOMECCANICA LEINÌ S.r.l., il numero e la data della relativa ordinazione, ed ogni altra indicazione richiesta nell’ordine.
Documento di trasporto. Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare: • data e numero di ordine, • luogo di consegna, • riferimenti relativi all’ordinativo, • data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti. Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati: • lotto di produzione, • data di scadenza del lotto, • numero di confezioni consegnate per ogni lotto. dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal D.Lgs. 219/2006. L’originale del DDT o della scheda deve essere rilasciata al destinatario, che deve firmarla per accettazione, per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Data l’impossibilità di verificare tutta la merce all’atto del ricevimento, la firma posta su tale documento indica la mera corrispondenza del numero dei colli consegnati rispetto a quanto previsto nell’ordine. In ogni caso, l’azienda si riserva di accertare l’effettiva quantità e qualità dei Prodotti consegnati in un successivo momento; tale verifica deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore.
Documento di trasporto. Ogni consegna, anche in presenza di un solo articolo, dovrà essere accompagnata da apposito Documento Di Trasporto che riporti: • l’identificazione e la data dell’ordine emesso dal Committente e la Persona Abilitata ordinante; • la distinta del materiale consegnato indicando marca, codice, specie e quantità dei singoli beni forniti; • i prezzi applicati per ogni elemento consegnato; • il Codice CIG di riferimento; • il nome e cognome in stampatello di chi ritira il materiale; • la firma in calce di chi ritira; • la destinazione della merce.
Documento di trasporto. Le consegne dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dalle norme “ Incoterms” vigenti specificate negli ordini di acquisto. La consegna della merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che dovrà indicare i seguenti dati rilevabili dall’ordine di acquisto: - n° e data ordine; - codice fornitore; - codice prodotto del fornitore e corrispondente del venditore; - descrizione della merce; - unità di misura; - quantità; - se consegne in acconto o a saldo. Altri documenti che devono accompagnare la merce quando necessari o richiesti: - dichiarazioni di conformità; - rapporti di collaudo; - Analisi chimiche materiali impiegati;
Documento di trasporto. Le consegne dovranno essere corredate da tutti i documenti prescritti a termine di legge. I documenti di accompagnamento emessi in versione elettronica (e-DAS) dovranno essere intestati ad AIR MOBILITA’ S.r.l. I DAS in versione elettronica che accompagnano la fornitura del gasolio in consegna, dovranno essere redatti in conformità al D.L. n. 124/2019 e riportare, tra l’altro, le seguenti specifiche tecniche: - il codice di nomenclatura della merce consegnata, secondo la tariffa doganale vigente; - nella descrizione della merce che trattasi di gasolio autotrazione con contenuto in zolfo max. del 10 % (fatto salvo quanto espresso all’art. 2 del presente documento); - la densità alla temperatura ambiente del sito di carico rilevata nel giorno ed ora in cui avviene il carico; - il volume espresso in litri alla temperatura di carico; - la densità a 15° C; - il volume espresso in litri alla temperatura di 15° C; - il quantitativo espresso in kg (peso netto).
Documento di trasporto. I Prodotti dovranno essere sempre accompagnati dal documento di trasporto. Il documento di trasporto sarà redatto dal Fornitore stesso o da chi effettua la consegna per suo conto; in quest’ultimo caso dovrà essere specificato per conto di chi si sta effettuando la consegna; inoltre il documento deve contenere i seguenti dati: - il centro di costo identificante il punto di vendita presso il quale deve essere effettuata la consegna, il nome del punto di vendita, la eventuale tratta autostradale, la località, la provincia; - i codici di Prodotto utilizzati da Autogrill e le quantità in consegna per ciascun prodotto. - la dicitura “Vendita ad AUTOGRILL S.p.A. – deposito di Pieve Emanule (MI) 20090, Xxx Xxxxxxxxxx x.0 xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) 03100 – Località Selciatella. - il partitario fornitore - il numero d’ordine Autogrill a fronte del quale si sta effettuando la consegna - i codici di prodotto utilizzati da Autogrill - le quantità in consegna per ciascun articolo Il Fornitore deve comunicare ad Autogrill la definizione dei criteri di numerazione adottata e le eventuali variazioni. In caso di consegne effettuate da concessionari di zona o da diverse divisioni di una medesima società il criterio di numerazione dei documenti di trasporto deve essere unico (ossia identificativo) per ogni concessionario/divisione. Autogrill deve comunicare al Fornitore i centri di costo, i codici di Prodotto ed il codice partitario Fornitore utilizzati.
Documento di trasporto. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement). Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di ordine emesso dall’Azienda USL; luogo di consegna; elenco del materiale consegnato; quantità consegnata distinta per lotto e scadenza; temperatura di conservazione (solo nei casi di consegna di materiale la cui conservazione presupponga una temperatura diversa dalla temperatura ambientale).
Documento di trasporto. Il DDT deve riportare le indicazioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare:  data e numero di ordine,  luogo di consegna,  riferimenti relativi all’ordinativo,  data e numero del Buono di acquisto in caso di stupefacenti. Nello stesso documento o in scheda allegata, devono essere specificati:  ref del prodotto ordinato  lotto di fabbricazione,  data di scadenza del lotto,  numero di confezioni consegnate per ogni lotto. Dette diciture devono figurare altresì sul confezionamento primario, così come definito dal X.Xxx. 219/2006. Il DDT, e sue copie, deve essere rilasciato al destinatario (ESTAR o altre Aziende Sanitarie) per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione della fattura. Uno dei documenti, che deve firmato per esteso per accettazione dal ricevente, sarà restituito al Fornitore o all'incaricato della consegna, anche attraverso strumenti informativi o firme elettroniche.