Giornale dei lavori Clausole campione

Giornale dei lavori. 1. La tenuta del giornale dei lavori è rimessa alla discrezionalità del Direttore dei lavori in rapporto all’entità e complessità dell’appalto.
Giornale dei lavori. 1. Il giornale dei lavori è tenuto a cura del Direttore Laxxxx, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno, l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’esecutore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, così come previsto dall’art. 182 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
Giornale dei lavori. Il Giornale dei Lavori è il documento più significativo per la gestione del Contratto. Esso viene tenuto in cantiere e riporta i dati di riferimento ai lavori eseguiti, nonché, se ritenuto utile, i dati riguardanti l’andamento degli stessi, il numero dei lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza. Esso riporta inoltre l’indicazione di tutte le circostanze che possono influire sull’andamento dei lavori, le eventuali riserve, le richieste di spostamento si termini e le osservazioni espresse nel corso dei lavori stessi sia dalla Committente sia dall’Appaltatore. Il giornale dei Lavori deve essere firmato pagina per pagina sia dalla Committente, sia dall’Appaltatore.
Giornale dei lavori. 28.1. Il giornale dei lavori sarà tenuto dal Direttore dei lavori, il quale vi registrerà, in ciascun giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai utilizzati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro dovesse interessare l'andamento tecnico ed economico dei lavori stessi.
Giornale dei lavori. Sul luogo dei lavori il direttore dei lavori tiene un giornale su cui nota in ciascun giorno o almeno o ogni settimana, l'ordine, il modo e l'attività, con cui progrediscono i lavori, la specie ed il numero degli operai, nonché i mezzi d'opera impiegati dall'impresa. Inoltre vi fa menzione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori, o che possono influire sui medesimi inserendovi le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle altre particolarità che possono essere utili. La compilazione del giornale dei lavori è curata dal direttore dei lavori. Il giornale dei lavori deve essere sottoscritto in ogni foglio dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.
Giornale dei lavori. 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
Giornale dei lavori. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonchè quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
Giornale dei lavori. 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, con l’indicazione dei rispettivi datori di lavoro, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.
Giornale dei lavori. B) Manuale del direttore dei lavori.
Giornale dei lavori. 17 Art. 15 – ISPEZIONI 17