Accordi operativi Clausole campione

Accordi operativi. Le progettualità di sistema e quelle riferite a servizi alle imprese, attuative del presente accordo, saranno oggetto di piani operativi concordati tra i Partner, recanti la definizione, il sostegno finanziario ed organizzativo e le modalità di attuazione dell’iniziativa. Allo scopo, verrà costituito il team di lavoro del CSS, composto da ricercatori UniBs con profilo mirato alle iniziative ed ai progetti promossi (economia circolare, sostenibilità, ambiente, energia, ingegneria dei materiali, ecc.), docenti universitari, esperti del mondo industriale, del CSMT e degli Enti firmatari. Il CSS potrà attivare laboratori specifici oltre che avvalersi della collaborazione dei laboratori già esistenti presso UNIBS, le imprese e il CSMT.
Accordi operativi. Le attività di cui all’art. 1 saranno regolate da appositi accordi operativi nei quali verranno definiti gli specifici obiettivi di azione, i relativi piani di attività, i tempi di svolgimento e conclusione delle iniziative e la disciplina degli eventuali oneri finanziari a carico delle parti. In sede di prima attuazione verrà adottato l’accluso programma didattico.
Accordi operativi. Dettagli meramente operativi sull’organizzazione del servizio, non contemplati dal presente Capitolato, potranno essere concordati e formalizzati per via di corrispondenza o di verbali sottoscritti fra il Comune e il soggetto concessionario, senza che ciò comporti alterazioni del contratto di servizio e dei rapporti giuridico- economici fissati in sede di aggiudicazione della concessione e di stipula del contratto.
Accordi operativi. 1. Ogni altro aspetto della gestione associata che non sia disciplinato dalla presente, ed ogni altra esigenza operativa che possa intervenire in sede di attuazione della gestione associata, viene rimessa alla Conferenza dei Rappresentanti dell’Aggregazione di cui all’art. 6 del Documento progettuale.
Accordi operativi. 5.1 I soggetti sottoscrittori possono, sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro di cui all’articolo 4, sottoscrivere tra loro accordi operativi attuativi del presente protocollo che definiscano in termini puntuali:
Accordi operativi. 1. Nel quadro complessivo delle sinergie previste dal presente Accordo, potranno essere sottoscritti specifici accordi finalizzati a: - disciplinare in dettaglio le necessità operative delle varie fasi di progetto; - definire i rapporti e impegni economici; - gestire incarichi e prestazioni di servizi professionali utili allo sviluppo delle attività previste.

Related to Accordi operativi

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).