Escussione della garanzia Clausole campione

Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). Tale richiesta dovrà pervenire al Garante, entro i termini di cui all’art. 2, ed essere formulata in conformità all’art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). Ogni pagamento in base alla presente garanzia sarà effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Escussione della garanzia. In caso di inadempimento, da parte dell’impresa socia, degli obblighi di cui al contratto di finanziamento, la banca/intermediario finanziario, successivamente all’invio di una comunicazione all’impresa affidata, eventualmente anche ai fini della decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell’art. 1186 del cod. civ., o di revoca, per qualsivoglia motivo, delle linee di credito garantite, potrà formalizzare a Neafidi la richiesta di escussione della garanzia. I pagamenti da parte di Neafidi a favore della banca/intermediario finanziario avverranno secondo le modalità concordate in apposite convenzioni. Se l’impresa socia non adempirà immediatamente all’obbligo di rimborsare a Neafidi le somme che questa dovesse pagare alla banca/intermediario finanziario per effetto dell’escussione della garanzia - a titolo di capitale, interessi, anche di mora, penali di estinzione anticipata del/i finanziamento/i (con esclusione di qualsivoglia diversa penale), e spese sostenute dalla banca/intermediario finanziario, in relazione all’importo residuo del finanziamento-, Neafidi segnalerà il nominativo dell’impresa socia presso le centrali dei rischi finanziari e potrà provvedere, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto alla esclusione dell’impresa socia. In tali ipotesi, l’impresa socia non potrà avanzare alcuna pretesa, di alcun tipo e ad alcun titolo, nei confronti di Neafidi. L’impresa socia prende atto ed autorizza ora per allora che Neafidi conferisca mandato alla banca/intermediario finanziario, e/o a soggetti terzi, al fine di agire coattivamente per il recupero del credito e che richieda alla banca/intermediario finanziario informazioni riguardanti il finanziamento garantito da Neafidi. La stessa Impresa socia prende altresì atto che, quando Neafidi ha pagato la banca/intermediario finanziario che ha escusso Neafidi, il credito di firma nei confronti dell’Impresa Socia, si trasforma in credito per cassa, con obbligo del pagamento degli interessi di mora ai sensi e per gli effetti dell’art. 1224 c.c. L’impresa socia si obbliga a informare tempestivamente Neafidi di tutti gli eventi che possono pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito, ovvero che potrebbero creare le condizioni per l’escussione della garanzia prestata da Neafidi.
Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). PEC: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni D.M. N. 578 del 12/1/1949 - Gazz. Uff. 25/2/1949 n. 46 AGENZIA : GELA NORD POLIZZA n. : 2019/50/2539392
Escussione della garanzia. Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante inviata per conoscenza anche al Contraente, presentata in conformità del successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ.. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Escussione della garanzia. 1. La garanzia si intende diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Come tale, essa potrà essere immediatamente escutibile al verificarsi dell'accertamento dell'insolvenza del beneficiario, così come regolamentato nel relativo contratto di finanziamento.
Escussione della garanzia. Per le OSC- Soggetto Esecutore, in caso di mancata restituzione delle somme dovute entro il termine indicato, l’AICS potrà procedere all’escussione della garanzia per gli importi dovuti.
Escussione della garanzia. I termini e le modalità dell’eventuale escussione della garanzia sono disciplinati dalla convenzione in essere tra il Confidi e la Banca e/o IF. In caso di escussione della garanzia, il Cliente e gli eventuali Garanti dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardi ed a semplice richiesta inviata dal Confidi, con un preavviso almeno di tre giorni, la somma che il Confidi ha corrisposto alla Banca e/o IF. Pertanto, ad avvenuta liquidazione degli importi dovuti, il Confidi potrà esercitare nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti il diritto di surroga e di rivalsa per le somme pagate senza che possa essere opposta eccezione alcuna, intendendosi fin d’ora rimosso ogni adempimento al reintegro delle ragioni di credito del Confidi. Il Cliente e gli eventuali garanti devono versare al Confidi gli interessi di mora in caso di ritardo nel rimborso delle somme a far data dalla comunicazione dall'avvenuta escussione del creditore, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Confidi per il recupero del credito. Il Cliente e gli eventuali garanti non possono opporre alcuna eccezione nonostante l’eventuale pendenza di controversie su esistenza, natura e/o esigibilità del finanziamento garantito. Resta ferma la facoltà del Confidi di effettuare, in qualsiasi momento la cessione a terzi del proprio credito ai sensi di legge.
Escussione della garanzia. Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. Tale comunicazione dovrà contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione:
Escussione della garanzia. (a) La Garanzia potrà essere escussa dall’Intermediario Garantito - in un’unica soluzione per ciascun singolo Rapporto Garantito Incluso (fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo (d)) - ai sensi di quanto previsto nel presente Articolo 2.4 (Escussione della Garanzia) e nel successivo Articolo 3 (Deposito Vincolato), al verificarsi di ciascun Inadempimento del Beneficiario Finale.