Durata, impostazione e revisione del contratto Clausole campione

Durata, impostazione e revisione del contratto. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 30 giugno 2009 fino alle ore 24,00 del 30 giungo 2012 con scadenze annuali intermedie al 30 giugno di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 180 (centottanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. E’ facolta’ della Amministrazione notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antece- denti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle mede- sime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (ses- santa) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio- ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi- care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Durata, impostazione e revisione del contratto. Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato. Ciascun Contratto di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonche’ l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, fino alle ore 24,00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente. Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato. E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per singoli Contratti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previste. E’ facolta’ di ciascuna Azienda assicurata notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stes­ so alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento­ venti) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. E’ altresi’ facolta’ della Azienda richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi­ gente in materia. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio­ ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi­ care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Durata, impostazione e revisione del contratto. La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le sca- denze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente. É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - alme- no 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice invia- re disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni nor- mative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale sca- denza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che ver- rà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Durata, impostazione e revisione del contratto. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2020 fino alle ore 24.00 del 30.06.2023 per una durata complessiva di anni 3 (tre), con possibilità di proroga di un ulteriore anno. Pur essendo il contratto di durata pluriennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, mediante pec da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annua. Si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Precedentemente alla scadenza il Contraente/Assicurato si riserva, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, di richiedere alla Società la prosecuzione del rapporto assicurativo di un ulteriore anno. Alla scadenza di quest’ultimo anno di proroga, è facoltà del Contraente/Assicurato chiedere alla Società la prosecuzione del servizio di copertura assicurativa fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l’assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni e il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx. Per il pagamento del premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Durata, impostazione e revisione del contratto. Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2013 fino alle ore 24,00 del 31.12.2014, con prima rata al 31.12.2013 e scadenza polizza al 31.12.2014 con esclusione della tacita proroga. Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comuni­ cazione tra le parti. E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale in­ termedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
Durata, impostazione e revisione del contratto. 10 Art. 2: Gestione del contratto 10 Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 10
Durata, impostazione e revisione del contratto. Per ogni Azienda, verrà emesso apposita Polizza avente le medesime condizioni normative ed e- conomiche del presente Capitolato. Ciascuna Polizza riporterà, per ciascuna Azienda, i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di decorrenza e scadenza della garanzia, nonché l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verrà sottoscritto dalla Azienda. È facoltà della Società recedere dai contratti in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata a tutte le Singole Aziende - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito esercitare il recesso/disdetta nei confronti di singole Aziende. È altresì facoltà delle Aziende recedere dai contratti, in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata alla Società - e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, purché tale recesso/disdetta venga esercitato contemporaneamente, ovvero all’unanimità, da tutte le Aziende assicurate. Inoltre è facoltà delle Aziende assicurate notificare alla Società, entro 30 giorni dalla scadenza fi- nale della polizza, o della sua scadenza annuale in caso recesso anticipato ai sensi del capoverso che precede, la richiesta di prosecuzione della stessa alle medesime condizioni normative ed eco- nomiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi a tale scaden- za, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione. Tale prosecuzione deve essere esercitata da tutte le Aziende assicurate. Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro varia- zione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.