Riferimento alle norme di legge - Foro competente Clausole campione

Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi- ziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, nonché quelle per l’Assicurazione della Responsabilità Civile Veicoli a Motore nel testo vigente. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giu- diziaria del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile. Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto, il foro competente è esclusivamente quello della sede della Contraente/Assicurato.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Polizza n. 400260064 Contraente: UNIVERSITÀ STUDI MILANO-BICOCCA Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevo- le all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge ita- liana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale successivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraen- te/Assicurato L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corri- spondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici. Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Co- dice Civile. Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. 4 Art. 4: Pagamento del premio 5 Art. 5: Rinuncia al diritto di surroga 5 CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 5 Art. 6: Beni assicurati 5 Art. 7: Oggetto dell’assicurazione 5 Art. 8: Estensioni della garanzia 6
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residen- za o sede dell’Azienda. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Cod. Civ., il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe. Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
Riferimento alle norme di legge - Foro competente. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente. Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare in favore dell’Assicurato all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .