Assicurazione per conto di chi spetta Clausole campione

Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Assicurazione per conto di chi spetta. L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Contraente.
Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Assicurazione per conto di chi spetta. L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro pero’ i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ra- gioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal- la Amministrazione. L’indennita’ che, a norma di quanto sopra, xxxx’ liquidata in contraddittorio, xxxx’ versa- ta con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Assicurazione per conto di chi spetta. La presente polizza viene stipulata da Contraente a favore degli Assicurati. Spetta al Contraente adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’Assicurato medesimo, così come disposto dall’art.1891 del Codice Civile.
Assicurazione per conto di chi spetta. L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia.
Assicurazione per conto di chi spetta. Limitatamente alle garanzie previste alla sezione “Incendio e danni materiali ai beni”, l’assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dall’Impresa e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, restando tutte le azioni, ragioni e diritti, sorgenti dall’assicurazione, attribuite al solo Contraente. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.