Controllo Clausole campione

Controllo. 8.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, ovvero:  la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio;  il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società si impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 8.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni di indirizzo, vigi- ▇▇▇▇▇ e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Socie- tà. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
Controllo. Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il presente Patto, di esercitare il controllo su Pirelli o su ▇▇▇▇▇▇▇.
Controllo. Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Controllo. Una volta all’anno, Cegid potrà svolgere un controllo presso la sede del Cliente, ovvero a distanza al fine di verificare che il Cliente utilizzi correttamente la licenza e rispetti i termini del Contratto. Cegid darà comunicazione scritta al Cliente almeno 15 (quindici) giorni prima del controllo. La comunicazione scritta del controllo comprenderà (i) l’identità dell’ispettore, qualora questi non sia collegato a Cegid, e (ii) l’indicazione dei Software di Terzi e delle specifiche licenze che saranno oggetto del controllo. Il Cliente si impegna a collaborare attivamente al controllo, in particolare garantendo a Cegid l’accesso a tutte le informazioni rilevanti e fornendo i mezzi necessari per eseguire il controllo. Il Cliente riconosce inoltre che le eventuali spese che il Cliente potrà sostenere durante l’esecuzione del controllo saranno a carico esclusivo del Cliente. I risultati del controllo saranno ufficializzati in una relazione di controllo redatta da Cegid che sarà inviata al Cliente in modo che il Cliente sia a conoscenza degli esiti e abbia la possibilità di formulare osservazioni entro 7 (sette) giorni. La relazione di controllo comprenderà, se del caso, le necessarie prescrizioni. Qualora il Cliente contesti la relazione di controllo, le Parti convengono di adoperarsi per comporre la controversia in via bonaria prima di adire le vie legali. Qualora la relazione di controllo riveli che il Cliente abbia superato i limiti consentiti dell’uso di una licenza concessa al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente pagherà l’ammontare delle royalties dovute per l’uso in eccesso unitamente ai corrispettivi dovuti per i periodi relativi all’uso in eccesso, nonché gli eventuali corrispettivi sostenuti da Cegid in relazione al controllo. Inoltre, qualora il Cliente si sia avvalso di funzionalità od opzioni cui non aveva diritto, il Cliente pagherà tutti i diritti alla tariffa corrente. Il Cliente si impegna a pagare tutti i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Qualora il Cliente non adempia nel termine indicato nel presente articolo, Cegid potrà risolvere il Contratto, revocando così le licenze qui concesse e instaurando ogni procedimento giudiziario che Cegid ritenga opportuno. Tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante lo svolgimento del controllo saranno considerate Informazioni Riservate (come di seguito definite) e potranno essere utilizzate da Cegid solo in relazione al controllo, all’eventuale liquidazione dei...
Controllo. Ai sensi dell’art. 93 del TUF, il controllo su Pirelli fa capo a, ed è esercitato da MPI Italy, a sua volta controllata di diritto da CNRC (società da ultimo controllata da Sinochem Holdings Corporation Ltd.). Inoltre, il Rinnovo del Patto Parasociale prevede che Pirelli non sarà soggetta all’esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile da parte di CNRC o di società dalla stessa controllate o che la controllano.
Controllo. Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale Camfin, di esercitare il controllo su Pirelli.
Controllo. Nessuna previsione del Contratto pregiudica il diritto di CC di esercitare il controllo sull’Emittente attraverso CNRC, a seguito dell’Operazione.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell’Ufficio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati. Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.
Controllo. Nessuna previsione del Contratto limita il diritto di CC di esercitare il controllo sull’Emittente attraverso CNRC, né per effetto del Contratto, SRF sarà considerato esercitare il controllo o il controllo congiunto su Pirelli ai sensi delle applicabili disposizioni di legge anti-trust, ivi incluso a titolo esemplificativo il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.