Controllo Clausole campione

Controllo. Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Controllo. Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto Parasociale Camfin, di esercitare il controllo su Pirelli.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati dell’Ufficio Sport del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati. Il Concessionario è inoltre tenuto a trasmettere all’inizio di ogni anno solare un rendiconto della gestione effettuata nell’anno precedente evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del piano economico-finanziario proposto in sede gara.
Controllo. In ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.
Controllo. 7.1. Le strutture del Ministero coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall’articolo 22 del regolamento(UE) 2021/241.
Controllo. Una volta all’anno, Cegid potrà svolgere un controllo presso la sede del Cliente, ovvero a distanza al fine di verificare che il Cliente utilizzi correttamente la licenza e rispetti i termini del Contratto. Cegid darà comunicazione scritta al Cliente almeno 15 (quindici) giorni prima del controllo. La comunicazione scritta del controllo comprenderà (i) l’identità dell’ispettore, qualora questi non sia collegato a Cegid, e (ii) l’indicazione dei Software di Terzi e delle specifiche licenze che saranno oggetto del controllo. Il Cliente si impegna a collaborare attivamente al controllo, in particolare garantendo a Cegid l’accesso a tutte le informazioni rilevanti e fornendo i mezzi necessari per eseguire il controllo. Il Cliente riconosce inoltre che le eventuali spese che il Cliente potrà sostenere durante l’esecuzione del controllo saranno a carico esclusivo del Cliente. I risultati del controllo saranno ufficializzati in una relazione di controllo redatta da Cegid che sarà inviata al Cliente in modo che il Cliente sia a conoscenza degli esiti e abbia la possibilità di formulare osservazioni entro 7 (sette) giorni. La relazione di controllo comprenderà, se del caso, le necessarie prescrizioni. Qualora il Cliente contesti la relazione di controllo, le Parti convengono di adoperarsi per comporre la controversia in via bonaria prima di adire le vie legali. Qualora la relazione di controllo riveli che il Cliente abbia superato i limiti consentiti dell’uso di una licenza concessa al Cliente ai sensi del Contratto, il Cliente pagherà l’ammontare delle royalties dovute per l’uso in eccesso unitamente ai corrispettivi dovuti per i periodi relativi all’uso in eccesso, nonché gli eventuali corrispettivi sostenuti da Cegid in relazione al controllo. Inoltre, qualora il Cliente si sia avvalso di funzionalità od opzioni cui non aveva diritto, il Cliente pagherà tutti i diritti alla tariffa corrente. Il Cliente si impegna a pagare tutti i predetti importi entro 30 (trenta) giorni dalla fattura. Qualora il Cliente non adempia nel termine indicato nel presente articolo, Cegid potrà risolvere il Contratto, revocando così le licenze qui concesse e instaurando ogni procedimento giudiziario che Cegid ritenga opportuno. Tutte le informazioni riguardanti il Cliente acquisite durante lo svolgimento del controllo saranno considerate Informazioni Riservate (come di seguito definite) e potranno essere utilizzate da Cegid solo in relazione al controllo, all’eventuale liquidazione dei...
Controllo. Ai sensi dell’art. 93 del TUF, il controllo su Pirelli fa capo a, ed è esercitato da, MPI Italy, a sua volta controllata di diritto da CNRC. Inoltre il Nuovo Patto Parasociale prevede che, fatto salvo il controllo di CNRC su Pirelli e il diritto di CNRC di consolidare Pirelli, Pirelli non sarà soggetta all’esercizio di alcuna attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. del Codice Civile da parte di CNRC o di società dalla stessa controllate.
Controllo. Il controllo della merce viene effettuato dai Responsabile delle Farmacie dell’Azienda o dai loro delegati. L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia. L’Azienda Sanitaria Locale n° 7, e per essa il Servizio della Farmacia, ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.
Controllo. In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informativi disponibili, nel rispetto ovvio della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti. Inoltre, sono previsti i seguenti presidi di controllo: - il pagamento delle fatture, in considerazione della natura e dell’importo, deve essere autorizzato dai soggetti appositamente incaricati in base al sistema dei poteri e delle deleghe; l’autorizzazione può essere negata, con contestazione formale, per inadempienze/carenze della fornitura adeguatamente documentata e dettagliata a cura delle competenti Strutture della Società; - sono determinati i diversi profili di utenza per l’accesso a procedure informatiche a cui corrispondono specifiche abilitazioni in ragione delle funzioni attribuite; - è, costantemente predisposto ed aggiornato un registro dei beneficiari e degli omaggi distribuiti; - in caso di esternalizzazione di tutte o parte delle attività afferenti al processo in esame, i contratti di service contengono livelli di servizio (Service Level Agreement- SLA) in cui sono previsti i requisiti di tracciabilità (archiviazione documentazione relative alle decisioni assunte), periodicamente verificati dalla Società; - in caso di accertamenti e sopralluoghi condotti presso la Società, il Responsabile della struttura interessata dall’accertamento/sopralluogo, ovvero il soggetto aziendale all’uopo incaricato, deve firmare per accettazione il verbale redatto dai Funzionari pubblici e conservarne copia, unitamente ai relativi allegati.
Controllo. In generale, considerato che la responsabilità per i reati in questione può derivare soprattutto a titolo di concorso nella condotta degli autori principali, deve essere verificata l’affidabilità dei terzi con cui la Società entra in rapporto, utilizzando tutte le fonti informative disponibili, nel rispetto della Legge, quali, ad esempio, le c.d. Liste Crime, utilizzate dalle società bancarie del Gruppo per verificare l’eventuale coinvolgimento in episodi di reato delle controparti.