Disdetta ordinaria Clausole campione

Disdetta ordinaria. L’uscita dall’assicurazione o dalla categoria assicurativa può essere dichia- rata per iscritto al massimo entro il 30 settembre per il 31 dicembre, fatte salve le condizioni di disdetta differenti nelle singole categorie assicurative.
Disdetta ordinaria. Le disdette di abbonamenti di telefonia mobile, Internet, rete fissa e TV devono essere effettuate telefonicamente (0800 100 600, gratuitamente all’interno della Svizzera) o tramite la Sunrise Chat. Maggiori dettagli in merito sono di- sponibili su xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx. Le disdette tramite lettera o e-mail non sono valide. Nel caso di disdette con portabilità del numero di telefono continua a essere accettata una disdetta scritta, purché venga presentata in via elettronica dal nuovo operatore per conto del cliente nell’ambito del processo di portabilità. Per i servizi di telefonia mobile valgono le disposizioni di di- sdetta come dalle Condizioni speciali per i servizi di telefonia mobile. Per i servizi Internet, di rete fissa e TV/radio valgono le dispo- sizioni di disdetta definite nelle Condizioni speciali per i servizi di rete fissa, Internet e TV. Per il resto, si applicano le disposizioni di risoluzione delle de- scrizioni dei servizi. In caso di sospensione di un servizio, Sun- rise ha il diritto di disdire i contratti con un termine di 2 mesi per la fine di ogni mese indipendentemente dalla loro durata minima.
Disdetta ordinaria. Entrambe le parti possono disdire il contratto di assicura- zione alla fine del periodo contrattuale convenuto e alla fine del terzo e di ogni anno assicurativo successivo. La disdetta deve pervenire alla controparte al più tardi tre mesi prima della scadenza. In caso di tacito rinnovo del contratto di assicurazione, esso può essere disdetto con un preavviso di tre mesi alla fine dell’anno assicurativo.
Disdetta ordinaria. 1. Il PARTNER DI ASSISTENZA o l’IMPORTATORE possono disdire il CONTRATTO con un preavviso di [numero] anni per la fine di ogni mese, per la prima volta per la fine del mese di [mese] dell’anno [anno].
Disdetta ordinaria. 15.2.1 I Contratti per i singoli Servizi hanno durata illimitata, se non viene specificata una durata fissa nella rispet- tiva Descrizione della prestazione (DP) o nella rispet- tiva Order Form (OF). La durata fissa viene calcolata a partire dalla data in cui viene attivato o inizialmente fornito il Servizio, se non diversamente specificato nella Descrizione della prestazione (DP) o nella Or- der Form (OF).
Disdetta ordinaria. La proposta di introdurre nella legge il diritto di disdetta ordinario era già stata fatta nell’ambito del progetto di revisione parziale della LCA (del 1998). Si reputava che – e le cose non sono cambiate da allora – che i contratti d’assicurazione di lunga durata non erano più compatibili con il contesto concorrenziale in cui operano le imprese di assicurazione. Bisogna inoltre considerare che con il venir meno dell’obbligo di approvazione delle condizioni generali di assicurazione, l’autorità di vigilanza non può più, in linea di principio, esercitare alcuna influenza sulle singole disposizioni contrattuali riguardanti la durata dei contratti assicurativi. Anche l’AIR raccomanda di prevedere per la clientela privata un diritto di disdetta ordinario al termine del primo anno di durata del contratto. Per la clientela aziendale l’introduzione di un tale diritto non è ritenuta necessaria. Tuttavia, considerate le riserve espresse nei confronti della segmentazione del mercato in clienti privati e aziendali, il disegno prevede un diritto di disdetta ordinario per tutti gli stipulanti. L’AIR ritiene che per l’assicurazione malattie complementare e l’indennità giorna- liera in caso di malattia non si debba in linea generale prevedere un diritto di disdetta ordinario delle imprese di assicurazione, dato che con queste assicurazioni gli stipu- lanti si assicurano proprio contro il rischio di essere un cattivo rischio. Tale conside- razione è di per sé corretta. Ma se il disegno rinuncia ciononostante a prevedere una deroga è perché non vi sono elementi che inducano a pensare che le imprese di assicurazione abusino del diritto di disdetta. Bisogna dunque evitare di ingerire senza necessità nella libertà contrattuale. L’introduzione di un diritto di disdetta ordinario induce a chiedersi in che misura sia ancora opportuna la disdetta in caso di sinistro, prevista attualmente dall’articolo 42 LCA e parte integrante dell’avamprogetto posto in consultazione (art. 55 AP-LCA). In particolare, per lo stipulante può essere difficile, in caso di sinistro, riuscire a concludere un nuovo contratto se è stata l’impresa di assicurazione ad avvalersi della facoltà di disdetta. D’altronde, qualora creda che un sinistro sia stato liquidato in modo inadeguato, lo stipulante potrebbe ritenere giusto cambiare l’impresa di assi- curazione. Anche le imprese di assicurazione potrebbero avere l’interesse ad avva- lere della facoltà di disdetta se si trovano di fronte, in caso di liquidaz...
Disdetta ordinaria. Al termine della durata dell’assicurazione, l’assicurazione o un prodotto as- sicurativo può essere disdetto per iscritto ogni volta entro il 30 settembre per il 31 dicembre. Sono fatte salve disposizioni di disdetta diverse di singoli prodotti assicurativi.
Disdetta ordinaria. Il Contratto può essere disdetto in forma scritta, da inviare per posta o per e-mail, da ciascuna delle Parti con preavviso di 1 (uno) mese, per la fine di un mese. In caso di disdetta, il Canone di noleggio base per l’anno in corso rimarrà interamente acquisito a TCS.
Disdetta ordinaria. L’assicurazione o una categoria assicurativa può essere disdet­ ta per iscritto per il 31 dicembre al più tardi il 30 settembre. Restano riservate le disposizioni differenti in materia di disdet­ ta nelle singole categorie assicurative.
Disdetta ordinaria. 1 Anche se è stato concluso per una durata più lunga, il contratto può essere disdetto alla fine del terzo anno e di ogni anno successivo con preavviso di tre mesi.