Disdetta in caso di sinistro Clausole campione

Disdetta in caso di sinistro. Non si applica alla presente assicurazione.
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno da ogni pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente x XXXXXX possono disdire la polizza esclusivamente mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di 30 (trenta) giorni. In questo caso il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio - al netto dell’imposta assicurativa - per il periodo d’assicurazione non ancora trascorso.
Disdetta in caso di sinistro. Non si applica alla presente Assicurazione.
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con effetto dalle ore 24 del 120° giorno successivo a quello dell’arrivo a destinazione della lettera stessa. Nel caso di recesso sopraindicato e in tutti gli altri casi di anticipata risoluzione, la Società rimborserà alla Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di effetto del recesso medesimo, il premio imponibile e pagato, in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 gior- ni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, rela- tiva al periodo di rischio non corso.
Disdetta in caso di sinistro. Per ogni caso di sinistro assicurativo per il quale l’assicuratore ha fornito delle prestazioni, il contraente d’assicurazione ha la possibilità di dichiarare per iscritto l’uscita dalla rispettiva parte del contratto entro 14 giorni dal momento del pagamento oppure dal momento in cui è venuto a conoscenza dell’assunzione di prestazione da parte dell’assicuratore. Il premio è addebi- tato fino alla fine del contratto.
Disdetta in caso di sinistro. Per la disdetta in caso di sinistro trova applicazione il § 158 della legge austriaca sul contratto di assicurazione [VersVG].
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Disdetta in caso di sinistro. Dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dal contratto. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società la stessa sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento di Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.