Common use of Disciplina Clause in Contracts

Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- siva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta nelle parti speciali del presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata considerata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata giornata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale l’eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to rapporto alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te diversamente previsto nella parte speciale del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- sivasuccessiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta contenuta nelle parti speciali del presente Contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Turistica

Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario dell'orario di lavoro settimanale, viene consi- derata considerata di sei giornate. Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale settimanale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli artt. 84 e 86 la gior- nata giornata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo all'art. 87, conseguentemente il periodo di ferie xxxxx sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale l'eventuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del tempo libero. L’epoca L'epoca delle ferie è stabilita dal datore di lavoro e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to rapporto alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno dell'anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno dell'anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno dell'anno di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamen- te diversamente previsto nella parte Parte speciale del presente Contrattocontratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontanea- mente spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli. In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annodell'anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati - determinati in 26mi - relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali eventuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso. Il personale che rimane nell’azienda nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell’orario dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale. L’insorgenza L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- sivasuccessiva, e il diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato l'anticipato rientro, quanto per tor- nare tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività dell'attività si rinvia alla disciplina conte- nuta contenuta nelle parti Parti speciali del presente Contrattocontratto. Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina della misura e del computo delle ferie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce un complesso normativo inscindibile migliorativo della precedente disciplina in materia. I lavoratori che al 1° luglio 1978 godevano di un periodo di ferie superiore in base alle norme dei precedenti contratti nazionali di lavoro conservano le condizioni di miglior favore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Disciplina. Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, viene consi- derata di sei giornate. Pertanto dal computo Nell’ambito della normativa del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settima- nale spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, di cui agli articoli 84 e 86 la gior- nata non più festiva agli effetti civili di cui all’articolo 87, conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso. Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l’even- tuale congedo di conguaglio laddove venga adottato. Il periodo di ferie non è di norma frazionabile. Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra Servizio Sanitario Nazionale il datore di lavoro ed i lavoratori nell’ambito ha l’obbligo di una programmazionerilasciare ai propri dipendenti, possibilmente annualeall’atto dell’assunzione, della distribuzione la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del tempo liberolavoratore stesso al Servizio Sanitario Nazionale. L’epoca delle ferie è stabilita dal Il lavoratore ammalato ha l’obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro del suo stato di salute all’atto del verificarsi della malattia ed anche al fine della percezione delle indennità economiche di cui al successivo articolo è tenuto ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante l’attestazione dell’inizio e dai lavoratori di comune accordo in rappor- to alle esigenze aziendali. Le ferie devono normalmente essere godute nel corso dell’anno di competenza. In ogni caso il periodo di ferie deve essere goduto per un periodo non inferiore a due settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno ovvero della durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di impossibilità derivante da uno stato ricaduta o continuazione di malattia o infortunio o da assenza obbligatoria, le eventuali ferie residue fino alle quattro settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno malattia. In mancanza di maturazione. Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in attotali comunicazioni, salvo quanto diversamen- te previsto giuste ragioni di impedimento, l’assenza si considera ingiustificata, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo nel recapito o nella parte speciale trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Salvo il caso di opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e conseguente richiesta del presente Contratto. Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al giudizio del collegio medico a ciò preposto, il lavoratore che spontanea- mente si presenti ha l’obbligo di presentarsi in servizio durante alla data indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il turno datore di ferie assegnatoglilavoro resta esonerato dall’obbligo della conservazione del posto di cui al successivo articolo 126 ed il lavoratore sarà considerato dimissionario, restando a suo carico l’indennità di mancato preavviso. In caso mancanza di prestazione lavorativa ridotta e/o comunicazioni da parte del lavoratore circa eventuali mutamenti di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’annoindirizzo, ai soli fini della determinazione dei ratei di ferie, i giorni lavorati – determinati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di ferie. Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli even- tuali periodi di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavvisoassenza per malattia o infortunio, l’azienda presume che esso dimori all’ultimo indirizzo presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari. Il personale lavoratore che rimane nell’azienda è tenuto presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo, in caso di malattia di durata superiore a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compensocinque giorni, senza pregiudizio dell’orario di lavoro o soppressione del riposo settimanalepresentare, al rientro in servizio, al datore di lavoro, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. L’insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle struttu- re sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie. Per ragioni di servizio il Il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo ha facoltà di ferie, fermo restando il diritto far controllare l’idoneità fisica del lavoratore a completare detto periodo in epoca succes- siva, e il da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, quanto per tor- nare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. Per i casi di prolungamento delle ferie e sospensione dell’attività si rinvia alla disciplina conte- nuta nelle parti speciali del presente Contrattopubblico.

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