(Disciplina delle prestazioni) Clausole campione

(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 8.
(Disciplina delle prestazioni). In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate. Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità" . Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.
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(Disciplina delle prestazioni). 1. EAV svolge il servizio di trasporto ferroviario, di cui al precedente art. 3, secondo il programma di esercizio analitico annuale, d i Allegc autoi 1, asasiclural nd’ o anche i servizi connessi al trasporto, di cui al Al ll.’ 2, e i servizi automobilistici programmati in orario sostitutivi dei servizi ferroviari (di s e g u i t o “ s e r v i z i d niel risps etutopdeplleocorndtizioon”i m)in,ime ddi qiualitàc(CuMiQ) a l l ’ d i c u i . a l l ’ A l l . 7
(Disciplina delle prestazioni). 1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 2 secondo il Programma di Esercizio allegato A (All. A 1 - Servizi ferroviari, A 2 - Servizi minimi garantiti in caso di sciopero), nel rispetto delle condizioni minime di qualità dettagliate all’allegato B, in continuità con quanto stabilito nel Contratto tra Trenitalia e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al punto 1 delle premesse.
(Disciplina delle prestazioni). In ogni caso l’intervento dovrà essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa. Le prestazioni all’estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all’estero.
(Disciplina delle prestazioni). Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 1), assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all’Allegato 2, nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dettagliate all’Allegato 8. Il programma di esercizio, di cui al precedente comma 1, è strutturato secondo la seguente ripartizione: codice identificativo del treno; stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno; gli orari di partenza e di arrivo; tempo di percorrenza; i giorni di esercizio annuo e periodicità; la composizione minima del treno da garantire, iposti a sedere offerti e il tipo dimateriale; categoria del treno; intervento in caso di necessità di servizio sostitutivo. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.
(Disciplina delle prestazioni). Salvo quanto diversamente previsto dall’art. 1 che precede, l'attività di consulenza sarà liberamente svolta presso il domicilio dell'Avv. Xxxxxxx Xxxxx, in orario d’ufficio, compatibilmente con la presenza per l’attività professionale svolta altrove dall’avv. Xxxxxxx Xxxxx, nei normali giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse le feste nazionali, patronali e ponti feriali connessi, nonché con esclusione del periodo di tre settimane ad agosto, dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e di una settimana nel periodo invernale da stabilirsi dall’Avv. Xxxxxxx Xxxxx. L’Avv. Xxxxxxx XXXXX potrà avvalersi di sostituti (avvocati, praticanti avvocati ecc.) e propri collaboratori nell’esercizio della attività svolta.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: