FONDO CONSORTILE Clausole campione

FONDO CONSORTILE. 1. Il fondo consortile è costituito da:
FONDO CONSORTILE. Art. 20) Fondo consortile 1. Il fondo consortile è costituito dal capitale, patrimonio e riserve della Società a responsabilità limitata in cui il Consorzio si impersona.
FONDO CONSORTILE. Per il raggiungimento dello scopo sociale viene istituito il Fondo Consortile, costituito da:
FONDO CONSORTILE. I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
FONDO CONSORTILE. 1. Il Fondo Consortile, conferito a titolo di fondo di dotazione per tutta la durata di cui all’art. 1 comma 2 è costituito:
FONDO CONSORTILE. L'assemblea ordinaria, appositamente convocata può, con la maggioranza dell'85% del capitale sociale, deliberare, ai sensi dell'articolo 2615/ter, ultimo comma, del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consortisti, di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile, in misura non superiore a un quinto del capitale sociale, determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo. L'importo dei contributi, che graveranno i soci consortisti proporzionalmente alle quote di capitale da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamenti verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati. Il fondo consortile potrà essere ripristinato esclusivamente con parte degli utili di esercizio ai sensi del successivo articolo 31.
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile è costituto dalle quote iniziali di euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero), versate da cia- scuno dei consorziati come segue: ro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); TEO & C." per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero ze- ro); - la società "COSTANZA ASCENSORI S.R.L." per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - la società "EMATIC S.R.L.", per euro 350,00 (trecentocin- quanta virgola zero zero); - la società "GESTIONI IMMOBILIARI S.R.L." per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - la società "GRIEC.A.M. S.R.L." per euro 350,00 (trecento- cinquanta virgola zero zero); TATA SEMPLIFICATA" per euro 350,00 (trecentocinquanta virgo- la zero zero); PLIFICATA" per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - la società "X.XXXXXXX ASCENSORI S.R.L.S." per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - la società "XXXXXXXXXX.XX S.R.L." per euro 350,00 (trecen- tocinquanta virgola zero zero); - la società "UNGARO ASCENSORI S.R.L." per euro 350,00 (tre- centocinquanta virgola zero zero); - l'imprenditore individuale XXXX Xxxxxxx per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - l'imprenditore individuale XXXXX Xxxxxx per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero); - l'imprenditore individuale XXXXX Xxxxxxx, per euro 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero). In tali proporzioni è stato pertanto versato il fondo consor- tile iniziale di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero). Il signor Xxxxx Xxxxxxxxx, nella qualità di Presidente del Consorzio, viene delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie per il versamento di detto importo su un conto corrente intestato al nome del Consorzio stesso.
FONDO CONSORTILE a) quote versate dai Consorziati all’atto della loro adesione, nella misura stabilita dall’atto costitutivo del Consorzio,
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile è destinato al conseguimento dell'oggetto del Consorzio, ed è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica: - del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio; - delle quote versate dai Consorziati ammessi a far parte del Consorzio; - dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei Consorziati; - dai risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione); - da componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da Consorziati o da terzi (Enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti per la realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell’oggetto del Consorzio.
FONDO CONSORTILE. Il fondo consortile è costituito da contributi versati dai Soci pri- vati e da eventuali ulteriori apporti deliberati dal Consiglio di Am- ministrazione. Nessun contributo al fondo consortile è o sarà versato dalle Univer- sità, Enti di ricerca pubblici e Associazioni di categoria, in qual- siasi forma essi aderiscano al Consorzio, la cui partecipazione al Consorzio è rappresentata esclusivamente da apporti di prestazioni di opera scientifica in conformità a quanto dispone la Legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, verranno accantonati in ap- posito fondo denominato "Fondo di riserva da utili". Gli eventuali contributi non obbligatori versati dai Soci o da Terzi a qualunque titolo escluso i contributi in "conto esercizio" o per finalità specifiche, verranno accantonati in apposito fondo denomina- to "fondo di riserva da contributi". Eventuali perdite o disavanzi di gestione saranno coperti utilizzando prioritariamente il "Fondo di riserva da utili" ed in via successiva il "Fondo di riserva da contributi"; eventuali ulteriori disavanzi saranno azzerati mediante versamenti da effettuare dai Soci (esclusi i Soci Università, Enti di ricerca pub- blici e Associazioni di categoria, in qualsiasi forma essi aderiscano al Consorzio) nei modi e termini stabiliti dall'Assemblea che approva il bilancio da cui emerge la perdita od il disavanzo. Nessun utile e nessun fondo potrà essere distribuito durante la vita del Consorzio. In caso di scioglimento le eventuali eccedenze residuate verranno de- stinate ad Università o altri Enti pubblici consorziati con scopi a- naloghi od affini a quelli del Consorzio e come stabilito dall'Assem- blea che ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, tenendo conto degli apporti conferiti.