Partecipazione all’Assemblea Clausole campione

Partecipazione all’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, sono legittimati a intervenire in Assemblea, esclusivamente per il tramite del Rappresentante designato con le modalità infra precisate, i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (20 aprile 2023 - “record date”), e per i quali sia pervenuta alla Banca la relativa comunicazione effettuata dall’intermediario abilitato. Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della Banca solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 26 aprile 2023). In ogni caso, si applica il disposto dell'articolo 83-sexies, comma 4, del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, e pertanto resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il termine del 26 aprile 2023 sopra indicato, purché entro l’inizio dei lavori. Si precisa che anche i Soci le cui azioni risultano depositate presso la Banca o presso la Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA devono richiedere ai sensi dell’articolo 42 del Provvedimento Banca d’Italia- Consob del 13 agosto 2018, l’emissione della comunicazione attestante la legittimazione all’esercizio del diritto di voto. Tenuto conto della proroga delle misure di contenimento adottate durante la situazione di emergenza pandemica, in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come successivamente modificato e integrato (da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con L. 24 febbraio 2023 n. 14), l’intervento in Assemblea degli aventi diritto si svolgerà, senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente tramite il Rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, con le modalità di cui infra. Non è previsto l’utilizzo di procedure di voto a distanza o per corrispondenza. La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Rappresentante della società di revisione e del Rappresentante designato avverrà anche, se del caso, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto d...
Partecipazione all’Assemblea. L’Assemblea è costituita dai Soci maggiorenni, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto Ogni socio ha un voto. Il voto è espresso per alzata di mano. I soci minorenni possono partecipare alle assemblee con il solo diritto di intervento. In qualità di osservatore con facoltà di intervento, può partecipare alle assemblee l’Assessore allo sport del comune di Val della Torre o persona da lui delegata.
Partecipazione all’Assemblea. 1. All’Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni o certificati provvisori nello stesso termine presso la sede sociale.
Partecipazione all’Assemblea. 12.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.
Partecipazione all’Assemblea. 10.1 La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa pro tempore vigente.
Partecipazione all’Assemblea. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative a cui spetta il diritto di voto, che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea. Le azioni a tal fine depositate non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare nell'Assemblea stessa con semplice delega scritta, che resterà agli atti della società, da un altro socio che abbia del pari diritto di intervenire, oppure da un mandatario munito di procura generale o speciale. I soci intervenienti ed i mandatari non possono essere portatori di più di tre deleghe ciascuno.
Partecipazione all’Assemblea. Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto sociale, possono intervenire all’assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di merca- to aperto precedente la data fissata per l’assemblea in unica convocazione (record date), coincidente con il giorno 18 giugno 2018. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successiva- mente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione al diritto di voto in assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla sopra citata record date non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Xxxx Xxxxxxxxx sarà richiesta una votazione separata solo sulle proposte contrassegnate da un numero nel presente ordine del giorno. La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente disponibile sul sito della Società xxx.xxxxxxxx.xx (sezione Corporate/Governance/Assemblea degli Azionisti).

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